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Il procedimento “monofasico” per la verifica delle offerte anomale


Il sub-procedimento per la verifica dell’anomalia disciplinato dall’articolo 97 del d.lgs. 50/2016, diversamente da quello dell’ex articolo 88 del d.lgs. 163/2006, non contempla più alcune fasi obbligatorie, come la richiesta di precisazioni scritte, nel caso in cui le giustificazioni non siano state ritenute sufficienti, e l’audizione diretta dell’offerente, qualora anche le precisazioni non abbiano chiarito dubbi e perplessità rilevati dalla stazione appaltante.

Ciò significa che il responsabile del procedimento, dopo aver richiesto per iscritto al concorrente la presentazione dei giustificativi, con un termine di risposta non inferiore a 15 giorni, può procedere direttamente all’esclusione dell’offerta giudicata anomala, senza necessità di assegnare un ulteriore termine per integrare o chiarire le deduzioni anteriormente presentate, né di convocare il concorrente.

Questo il principio ribadito dal Tar Calabria con la sentenza n. 1120 del 5 giugno 2019.

L’articolo 97 del d.lgs. 50/2016, nel disciplinare il procedimento di verifica dell’anomalia, prevede un’unica richiesta di chiarimenti da parte della Stazione Appaltante, con un termine di risposta non inferiore a 15 giorni.

La fissazione di un unico termine delinea un procedimento monofasico e non più trifasico (giustificativi, chiarimenti, contraddittorio) come era in precedenza in vigenza del d.lgs. 163/2006.

Secondo la più recente giurisprudenza amministrativa, pertanto, una volta rilevate incongruità nelle giustificazioni prodotte, non esiste alcun obbligo di avviare una ulteriore fase di contraddittorio (Tar Lazio – Roma, sent. n.11422/2018; Tar Valle d’Aosta, sent. n. 29/2017).

Fase invece, ineliminabile con il precedente codice dei contratti.

Da ciò, tuttavia, non deriva che l’articolo 97 escluda l’esperibilità di ulteriori fasi di contraddittorio procedimentale prima di addivenire all’esclusione, come la richiesta di precisazioni scritte o l’audizione diretta dell’offerente,

Infatti, nel caso in cui le giustificazioni non siano ritenute sufficienti in quanto affette da incompletezza o, comunque, rimangano dei chiari dubbi e perplessità che il confronto possa dipanare, è necessario garantire il pieno contraddittorio anche, se necessario, mediante più passaggi procedimentali, nella forma ritenuta più opportuna.


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