Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Concessionario di servizi aeroportuali: accesso civico generalizzato per i servizi non aviation


Deve essere riconosciuto il diritto all’accesso civico agli atti relativi ai servizi non aviation, e cioè ad attività di natura privatistica e a finalità commerciali, posti in essere dal concessionario di servizi aeroportuali, trattandosi di società a capitale prevalentemente pubblico.

Questo il principio espresso dal Tar Catanzaro con la sentenza n. 1212 del 13 giugno 2019.

Nel caso di specie, l’impresa precedente affidataria della postazione di avvolgimento bagagli nell’aeroporto, aveva chiesto di accedere agli atti inerenti il nuovo affidamento.

La società di gestione dell’aeroporto aveva negato l’accesso ai documenti richiesti in quanto estranei alla gestione del servizio pubblico aeroportuale o altrimenti sia ad esso strumentali.

I giudici amministrativi hanno escluso la ricorrenza del diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990, trattandosi di atti relativi ad un servizio di natura commerciale svolto in aera demaniale, ma hanno accolto la domanda di accesso civico ai sensi del d.lgs. 33/2013.

Ai sensi dell’articolo 5, comma 2 d.lgs. 33/2013 chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni (e quindi anche dei soggetti a essa equiparati), anche ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dal successivo art. 5-bis.

L’ambito dei soggetti nei confronti dei quali è possibile attivare l’accesso civico è declinato nell’art. 2 bis del d.lgs. 33/2013.

Più precisamente, si tratta di:

  1. pubbliche amministrazioni (art. 2-bis, comma 1);
  2. enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico ed altri enti di diritto privato assimilati, “in quanto compatibile” (art. 2-bis, comma 2);
  3. società in partecipazione pubblica ed altri enti di diritto privato assimilati (art. 2-bis, comma 3), “limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse”.

Ne consegue che per le società in controllo pubblico, a differenza delle società in partecipazione pubblica, il diritto di accesso generalizzato è tendenzialmente onnicomprensivo, fatti salvi i limiti indicati dall’art. 5-bis, oggetto delle Linee guida Anac.

 


Richiedi informazioni