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La commissione di concorso risponde degli errori commessi nella valutazione dei titoli dei candidati


I membri della commissione di concorso che redigono una graduatoria viziata, a causa di errori commessi nella valutazione dei titoli dei candidati, rispondono dell’esborso finanziario subito dall’ente, rimasto soccombente dinanzi al giudice amministrativo.

Questo quanto evidenziato dalla Corte dei Conti, sez. giur. Toscana, con la sentenza n. 262 depositata il 20 giugno 2019.

Nel caso di specie l’ente aveva indetto un concorso per titoli e colloquio per “incarico servizio ufficio stampa”.

Il candidato secondo classificato aveva impugnato la graduatoria definitiva in quanto la Commissione giudicatrice aveva illegittimamente attribuito al vincitore un punteggio di 5 punti per il titolo di studio posseduto (diploma di scuola superiore), nonostante per espressa, univoca e chiarissima previsione di bando, i titoli valutabili potevano essere solo quelli di livello universitario.

Il Tar Toscana, con la sentenza 427/2016, censurando la condotta della Commissione giudicatrice, aveva annullato la graduatoria e condannato l’amministrazione al pagamento di spese ed onorari di giudizio a favore della ricorrente.

L’esborso di tale somma è stato addebitato ai membri della commissione stante la macroscopicità e la grossolanità dell’errore commesso.

Trattandosi di un concorso per titoli e colloquio, ove il titolo di studio per l’ammissione era il diploma di scuola superiore (tale è il titolo richiesto per ottenere l’iscrizione all’Albo Pubblicisti e Giornalisti necessario per accedere al concorso), era chiaro che eventuali punteggi aggiuntivi potessero essere conferiti solo per titoli di studio superiori, che avrebbero costituito, pertanto, valore aggiunto.

Da qui l’imperizia che giustifica la sussistenza della colpa grave.

Leggi la sentenza
CC Sez. Gir. Toscana del. n. 262-19


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