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Appalti: definitivamente abrogato il rito super accelerato in materia di ammissioni/esclusioni


In virtù della disposizione abrogante, l’impugnazione dei provvedimenti che determinano le esclusioni dalla procedura di affidamento, ovvero che determinano le altrui ammissioni, ritorna a dover essere posticipata al momento dell’aggiudicazione definitiva ovvero a quello in cui (per la prima volta) l’interesse a ricorrere da parte del concorrente, insoddisfatto dall’esito della gara, diventa concreto ed attuale.

Per ragioni di coordinamento è stato quindi abrogato il secondo, terzo e quarto periodo dell’articolo 29, comma 1, del d.lgs. 50/2016 che disponeva:

  • la pubblicazione, entro due giorni, nella sezione “Amministrazione trasparente”, del provvedimento che determina le esclusioni della procedura di affidamento e le ammissioni all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, nonché la sussistenza dei requisiti economici-finanziari e tecnico-professionali (art. 29, comma 1, secondo periodo);
  • la relativa comunicazione, entro il medesimo termine di due giorni, ai candidati e concorrenti (art. 29, comma 1, terzo periodo);
  • il decorso del termine per l’impugnativa dal momento della disponibilità dei relativi documenti, corredati di motivazione (art. 29, comma 1, quarto periodo).

Confermata, inoltre, la modifica all’articolo 76 del d.lgs. 50/2016 in materia di informazione dei candidati e degli offerenti: il nuovo comma 2-bis stabilisce che ai candidati e ai concorrenti venga dato avviso, con le modalità del Codice dell’amministrazione digitale (o strumento analogo negli altri Stati membri), del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.

Tale informazione si prevede sia fornita immediatamente o comunque entro un termine non superiore a 5 giorni.

 

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