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Friuli, del. n. 14 – Assunzioni personale polizia locale a tempo determinato in deroga


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’art. 6 della L.R. 25/2018 che dispone il trasferimento di risorse finanziarie al comune capofila per assunzioni di personale di polizia locale con contratti a tempo determinato o con altre forme flessibili per finalità di sicurezza stradale in ragione dell’emergenza determinata dai lavori sulla A4.

L’Ente ha evidenziato che la concreta attuazione del predetto articolo comporterebbe lo sforamento dei limiti stabiliti per la spesa di personale sia dalla normativa statale, in riferimento alle forme di lavoro flessibile (articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010), sia dalla legge regionale in relazione agli obiettivi di contenimento della spesa del personale.

I magistrati contabili del Friuli, con la deliberazione 14/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 18 giugno 2019, hanno chiarito che stante l’eccezionalità del bisogno di provvista di personale, la temporaneità dell’intervento, nonché la neutralità finanziaria dell’operazione, derivante dal completo l’accollo degli oneri delle assunzioni temporanee da parte di un soggetto terzo (nel caso di specie la Regione), l’articolo 6 della L.R. 25/2018 può essere interpretato come una deroga sia delle disposizioni regionali in materia di contenimento della spesa di personale (art. 22 della L.R. 18/2015) sia delle disposizioni statali che dispongono, quali principi generali di coordinamento della finanza pubblica, limiti all’evoluzione della spesa per i rapporti di lavoro a tempo determinato o disciplinati da altre forme flessibili (art. 9, comma 28, d.l. 78/2010).

Diversamente opinando e volendo disattendere l’opzione derogatoria, l’efficacia concreta della norma speciale verrebbe ad essere fortemente limitata.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Friuli del. n. 14-19

 


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