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Affidamento incarico di medico competente: è qualificabile come appalto di servizi


L’attività di sorveglianza sanitaria di cui al d.lgs. 81/2008 ed in particolare il conferimento dell’incarico di medico competente, di cui all’art.  39 del predetto Decreto, è qualificabile come appalto di servizi e non come incarico di collaborazione di cui all’articolo 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001.

Questo quanto evidenziato dall’Anac nel parere di precontenzioso n. 412 dell’8 maggio 2019.

Nel caso di specie l’amministrazione aveva pubblicato un avviso per il conferimento dell’incarico di medico competente di cui al d.lgs. 81/2008, precludendo espressamente la partecipazione alla procedura selettiva alle società e/o ditte.

L’Autorità, verificato l’oggetto della procedura e la natura delle prestazioni da erogare, ha escluso la sussistenza dei  presupposti prescritti dall’articolo 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 per il  conferimento dell’incarico esterno di medico competente, difettando, in  particolare, la condizione di cui all’art. 7, comma 6, lett. a) (“l’oggetto della prestazione deve  corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione  conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare  coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente”),  nonché di quella prescritta dalla lett. c) della citata disposizione (“la prestazione deve essere di natura  temporanea e altamente qualificata”).

Come evidenziato dall’Anac, la designazione del medico costituisce un adempimento obbligatorio del datore di lavoro (ex artt. 25, comma 1, lett. b) e 41, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008), ma l’affidamento dell’incarico non può dirsi strumentale all’esercizio delle attività di competenza dell’amministrazione, ovvero rientrante fra i compiti istituzionali.

La relativa procedura, pertanto, è qualificabile come appalto di servizi, ai sensi del d.lgs. 50/2016.

Relativamente alla procedura da seguire va considerato che il servizio di sorveglianza sanitaria (al pari degli altri servizi sanitari), rientra tra i servizi di cui all’allegato IX “Servizi di cui agli articoli 140, 142, 143 e 144”, in relazione ai quali è previsto un regime “alleggerito” nell’ambito delle regole dell’evidenza pubblica.

La disciplina attuale prevede, inoltre, una soglia di rilevanza europea pari ad Euro 750.000,00 (per i settori ordinari) differenziata rispetto agli altri affidamenti.

Ne consegue che i servizi sopra soglia sono regolati dagli artt. 142, 143 e 144, mentre quelli sotto soglia sono disciplinati dall’articolo 36 del Codice, nonché dalle Linee Guida ANAC n. 4 relative agli affidamenti di servizi sotto-soglia.

Sul punto, infatti, il comma 5-octies dell’art. 142 del d.lgs. 50/2016 dispone che: “gli appalti di servizi di cui al comma 5-bis [dunque, anche i servizi sanitari], di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera d), sono affidati nel rispetto di quanto previsto all’articolo 36”.

 

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