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Principio di rotazione: la partecipazione dell’operatore uscente quale mandante di RTI


Qualora la stazione appaltante decida di non estendere l’invito alla gara all’impresa aggiudicataria del precedente affidamento, l’eventuale partecipazione di quest’ultima, anche se nella veste di mandante di un R.T.I., si pone in contrasto con il principio di rotazione e, dunque, legittima l’esclusione dell’intero raggruppamento.

Questo quanto evidenziato dall’Anac nel parere di precontenzioso n. 422 del 15 maggio 2019.

Come ribadito dall’Autorità, il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti comporta che l’affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e che l’eventuale scelta di derogarvi sia soggetta a puntuale motivazione.

In particolare, il principio di rotazione, che per espressa previsione normativa deve orientare le stazioni appaltanti nella fase di consultazione degli operatori economici da consultare e da invitare a presentare le offerte, trova fondamento nell’esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento).

Il suddetto principio, dunque, è volto proprio a tutelare le esigenze della concorrenza in un settore, quale quello degli appalti “sotto soglia”, nel quale è maggiore il rischio del consolidarsi, ancor più a livello locale, di posizioni di rendita anticoncorrenziale da parte di singoli operatori del settore risultati in precedenza aggiudicatari della fornitura o del servizio (Cons. Stato, sent. n. 5854/2017).

Pertanto, qualora la stazione appaltante decida di non invitare il gestore uscente, allo stesso è preclusa la possibilità di partecipare alla gara anche in qualità di mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese, pena l’esclusione dell’intero raggruppamento.

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