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Piemonte, del. n. 46 – Copertura della spesa del servizio di trasporto scolastico


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla copertura della spesa del servizio di trasporto scolastico in relazione all’entità delle quote di partecipazione finanziaria a carico dell’utenza.

I magistrati contabili del Piemonte con la deliberazione 46/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 giugno, hanno osservato che il trasporto scolastico è un servizio pubblico, ma non potendo essere classificato tra quelli a domanda individuale, non possono allo stesso reputarsi applicabili i conseguenti vincoli normativi e finanziari che caratterizzano i servizi pubblici a domanda individuale, espressamente individuati dal D.M. n. 131/1983.

La natura di servizio pubblico, in quanto oggettivamente rivolto a soddisfare esigenze della collettività, comporta, pertanto, che per il trasporto scolastico siano definite dall’Ente adeguate tariffe a copertura dei costi, secondo quanto stabilito dall’articolo 117 del Tuel.

Pertanto, l’erogazione del servizio di trasporto scolastico non solo non può essere gratuita per gli utenti ma la sua copertura deve avvenire mediante i corrispettivi versati dai richiedenti il servizio, di modo che le quote di partecipazione finanziaria, correlate al servizio e poste a carico dell’utenza, dovranno completamente concorrere alla copertura integrale della spesa del medesimo.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Piemonte del. n. 46 – 19

 


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