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Commissari di gara: illegittimi i compensi minimi previsti dal decreto del MIT


E’ illegittimo il D.M. 12 febbraio 2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avente ad oggetto “Determinazione della tariffa di iscrizione all’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi” nella parte in cui fissa il compenso lordo minimo per i componenti della commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del d.lgs. 50/2016.

Questo quando evidenziato dal Tar Lazio, con le sentenze n. 6925 e 6926 del 31 maggio 2019.

Il decreto in questione, si ricorda, è stato emanato in virtù del comma 10 dell’articolo 77 del d.lgs. 50/2016 che, al secondo capoverso, ha previsto che “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’ANAC, è stabilita la tariffa di iscrizione all’albo e il compenso massimo per i commissari. I dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti all’Albo e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante”.

Come evidenziato dai giudici amministrativi, il legislatore ha demandato al Ministero esclusivamente la previsione di un compenso massimo per i commissari, al fine di contenere la spesa pubblica.

Il Ministero, invece, sconfinando dal perimetro dei poteri normativamente attribuiti, ha fissato anche la soglia minima del compenso da corrispondere a ciascun componente della commissione giudicatrice, pari ad € 3.000,00 oltre rimborso spese, pur a fronte di procedure di complessità e di valore significativamente diversi.

I giudici amministrativi hanno annullato tale previsione in quanto adottata in mancanza di copertura legislativa, evidenziando, tra l’altro, l’esosità e irragionevolezza delle tariffe minime previste.


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