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CCNL Terziario: nessuna limitazione per i contratti stagionali in località turistiche


I contratti a tempo determinato stipulati nelle località a prevalente vocazione turistica, così come definite a livello territoriale, per la gestione di picchi di lavoro in determinati periodi dell’anno, rientrano nella definizione di “attività stagionale”.

Pertanto, in caso di ricorso a tali contratti, non si applica la disciplina delle causali e delle limitazioni quantitative previste dalla vigente normativa per i contratti a tempo determinato.

Questo quanto ribadito nel verbale d’intesa siglato tra Confesercenti, Filcams CGIL, Fisascat CISL, UILTUCS in data 27 maggio 2019.

Il d.l. n. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità), convertito in legge n. 96/2018, sebbene abbia innovato la disciplina dei contratti a tempo determinato, ha mantenuto al contempo le deroghe previste dal d.lgs. 81/2015 (cd. jobs act) per i contratti per attività stagionali (D.p.r. n. 1525/1963).

L’accordo di rinnovo del CCNL Terziario ha stabilito, mediante l’introduzione dell’articolo 66 bis (Contratti a tempo determinato in località turistiche), che le aziende operanti in località a prevalente valenze turistica (così come individuate dalle OO.SS. territoriali), pur non esercitando attività prettamente stagionale, ma necessitando di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell’anno, rientrano nella definizione di “attività stagionale”.

Pertanto, in caso di ricorso a tali contratti, non si applicano le disposizioni relative alle limitazioni quantitative e di durata del rapporto, nonché l’obbligo di causale in caso di proroghe o rinnovi contrattuali.

Nel verbale d’intesa del 27 maggio 2019 le parti hanno confermato la validità e piena applicabilità dell’articolo 66 bis del CCNL Terziario.


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