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Appalti pubblici: accesso civico generalizzato per gli atti relativi all’esecuzione del rapporto contrattuale


La materia relativa ai contratti pubblici non può essere esclusa dalla disciplina dell’accesso civico generalizzato, che mira a garantire il rispetto di un principio fondamentale, il principio di trasparenza ricavabile direttamente dalla Costituzione.

Di conseguenza, una volta che la gara sia conclusa e viene perciò meno la tutela della “par condicio” dei concorrenti, deve essere consentito l’accesso civico generalizzato sia agli atti strettamente relativi alla procedura di appalto (documentazione di gara), sia agli atti relativi all’esecuzione del rapporto contrattuale scaturito (documentazione amministrativa e contabile, inclusi i pagamenti effettuati).

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3780 del 5 giugno 2019, con la quale è stata riformata la decisione di primo grado, resa dal Tar Emilia-Romagna con la sentenza n. 197/2018.

Il tema dell’applicabilità dell’accesso civico generalizzato agli atti di gara è attualmente oggetto di un contrasto giurisprudenziale.

La giurisprudenza amministrativa formatasi innanzi ai TAR non è univoca registrandosi diversi orientamenti.

Secondo un primo indirizzo i documenti afferenti alle procedure di affidamento ed esecuzione di un appalto sono esclusivamente sottoposti alla disciplina di cui all’articolo 53 del d.lgs. 50/2016 e pertanto restano esclusi dall’accesso civico c.d. generalizzato di cui all’articolo 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013 (Tar Emilia- Romagna, Parma, sent. n. 197/2018; Tar Lombardia, Milano, I, sent. n. 630/2019; Tar Toscana, sent. n. 577/2019).

Secondo un diverso orientamento, di contro, dovrebbe riconoscersi l’applicabilità della disciplina dell’accesso civico generalizzato anche alla materia degli appalti pubblici (da ultimo, Tar. Lombardia, sez. IV, sent. n. 45/2019).

Secondo il Consiglio di Stato, l’articolo 53 del d.lgs. 50/2016, nella parte in cui esso rinvia alla disciplina degli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990, non può condurre alla generale esclusione dell’accesso civico della materia degli appalti pubblici.

Soprattutto negli appalti pubblici, la trasparenza deve essere promossa in ogni ambito, “prima” ma anche “dopo l’aggiudicazione”, in quanto strumento di prevenzione e contrasto della corruzione.


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