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Autonomie, del. n. 9 – Azienda Speciale: compensi agli organi di amministrazione


I magistrati contabili della sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 9/2019, pubblicata sul sito il 6 giugno, hanno chiarito che il principio della gratuità degli incarichi ai componenti del consiglio di amministrazione delle aziende speciali, di cui all’articolo 6, comma 2, del d.l.  78/2010, si applica solo nei confronti delle aziende speciali che abbiano ricevuto “contributi a carico delle finanze pubbliche”.

In particolare, non rientrano nella nozione di contribuzione pubblica sia il conferimento da parte dell’Ente locale del fondo di dotazione sia l’erogazione di somme a titolo di contratto di servizio.

Qualora sia corrisposto un compenso ai componenti del consiglio di amministrazione delle aziende speciali di cui all’art. 114 del Tuel, non beneficiarie di “contributi a carico delle finanze pubbliche”, trova applicazione la decurtazione di cui all’art. 1, comma 554, della legge 147/2013, nelle ipotesi ivi richiamate (titolarità di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all’80 per cento del valore della produzione e conseguimento di un risultato economico negativo nei tre esercizi precedenti).

La questione di massima era stata posta dalla Sezione Regionale di Controllo per il Lazio con la deliberazione n. 6/2019.

Come evidenziato dai magistrati contabili, l’Azienda speciale non può essere annoverata tra gli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche solo in quanto destinataria del capitale di dotazione (che, nella disciplina dell’art. 114 del Tuel, è elemento costitutivo dell’azienda e, pertanto, non è assimilabile a un mero contributo pubblico).

Allo stesso modo deve essere esclusa ogni assimilazione dei corrispettivi da contratto di servizio alle erogazioni “a fondo perduto” o comunque non legate a prestazioni sinallagmatiche.

Ne consegue che la misura della gratuità della partecipazione agli organi collegiali dell’azienda speciale si applica limitatamente alle aziende speciali che “vivono” delle risorse dell’Ente locale titolare.

Viceversa, per le aziende speciali “non contribuite”, si applica l’articolo 1, comma 554, della legge 147/2013, che prevede la «riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione» nei confronti di organismi – tra cui le aziende speciali – «titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all’80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo».

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Autonomie del. n. 9 – 19


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