Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Reclutamento personale: discrezionalità nella scelta dello strumento giuridico più idoneo


Il Comune, nell’esercizio del suo potere pubblicistico di organizzazione e pianificazione del personale, è libero di rideterminare la propria dotazione organica, nonché di scegliere lo strumento giuridico più idoneo a far fronte alle sue esigenze di funzionamento e di personale.

Questo il principio espresso dal Tar Lazio con la sentenza n. 4191 del 13 marzo 2019.

Nel caso di specie l’ente, in condizioni di dissesto finanziario, dopo aver svolto una procedura concorsuale, con pubblicazione delle relative graduatorie, aveva rideterminato il proprio fabbisogno di personale (in quanto sovradimensionato), disponendo la soppressione dei posti vacanti messi precedentemente a concorso.

Successivamente l’ente aveva bandito delle procedure di mobilità per la copertura di posti ascrivibili alla categoria per la quale era stato indetto il concorso.

I giudici hanno ritenuto legittimo l’operato dell’ente, considerata la doverosità della riduzione della dotazione organica (sovradimensionata).

Relativamente alle procedure di mobilità volontaria, i giudici amministrativi hanno ribadito che tale forma di reclutamento è da preferire rispetto allo scorrimento delle graduatorie concorsuali già pubblicate, tanto sotto l’aspetto ordinamentale, in quanto consente l’acquisizione di personale già formato nell’esercizio dei compiti propri del posto da ricoprire, quanto sotto l’aspetto finanziario, in quanto con la mobilità la copertura dei posti si consegue attraverso un’ottimale redistribuzione di personale pubblico già in servizio, non da reclutare mediante un’assunzione ex novo (Tar Calabria, Catanzaro, Sez. II, 24.12.2018 n. 2185).

CONSULTA IL CICLO di WORKSHOP in materia di GESTIONE DEL PERSONALE


Richiedi informazioni