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Anticorruzione e trasparenza: quando una società mista può essere considerata a controllo pubblico?


Non tutte le società miste, per il solo fatto di gestire un servizio pubblico ed essere detenute, in misura maggioritaria, da parte di soci pubblici, possono essere considerate a controllo pubblico ai fini della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

A tal fine è necessario accertare che l’effettivo controllo di fatto della società sia in mano pubblica, ovvero che ai soci pubblici, in virtù dell’atto costitutivo, dello statuto e/o del contratto di servizio, siano riconosciuti poteri di eterodirezione sulla gestione della società, tali da configurare una carenza di autonomia gestionale sociale o una subordinazione della società controllata alle scelte gestorie degli enti controllanti.

Questo il principio espresso dal Tar Lazio, Roma, nella sentenza n. 5118 del 19 aprile 2019.

Nel caso di specie una società “mista” pubblico-privata, costituita previa gara a doppio oggetto per la gestione del servizio idrico integrato per i Comuni appartenenti all’ATO, con partecipazione del socio privato al 49% e dei soci pubblici al 51%, aveva impugnato i provvedimenti con i quali l’Anac l’aveva configurata come società (“partecipata”) in controllo pubblico, e, come tale, rientrante nell’ambito soggettivo di applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

I giudici amministrativi hanno ritenuto alquanto carente, incompleta, non approfondita – e conseguentemente motivata – l’istruttoria svolta dall’Anac e, accogliendo il ricorso, hanno annullato i provvedimenti emessi.

In particolare, dall’esame delle disposizioni statutarie, i giudici amministrativi non hanno riscontrato l’influenza dominante sulla società, secondo le caratteristiche previste dalle “Linee guida” dell’ANAC approvate con delibera n. 1134 del 25.10.2017.

Nel caso di specie, a seguito dell’esame dell’intero statuto, i giudici amministrativi non hanno condiviso la tesi dell’Anac, in considerazione:

  • della non riscontrata “dipendenza” (nelle forme del “controllo” e “dominanza”) nella gestione societaria, affidata ad un amministratore delegato espressione della parte privata;
  • della sussistenza del potere di veto del socio privato, discendente dalle maggioranze dei due terzi degli aventi diritto e, in seconda convocazione, dei due terzi dei presenti.

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