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Campania, del. n. 104 – Ambiti gestionali riservati all’Organo Straordinario di Liquidazione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta individuazione degli ambiti gestionali riservati all’Organo Straordinario di Liquidazione (OSL) e agli organi dell’Ente (in dissesto).

I magistrati contabili della Campania con la deliberazione 104/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 23 maggio, hanno ricordato che la procedura del dissesto si caratterizza, tra l’altro, per la netta separazione di compiti e competenze tra la gestione passata e quella corrente, in ragione della quale all’ente locale spetta la gestione corrente attraverso la predisposizione del bilancio stabilmente riequilibrato (sottoposto all’approvazione del Ministero dell’Interno su parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali: artt. 259-261 Tuel), mentre all’OSL compete la ricognizione ed il ripiano della massa debitoria pregressa attraverso la predisposizione di un piano di rilevazione e di un piano di estinzione della massa passiva (artt. 254 e 256 Tuel).

Più in dettaglio, alla luce di quanto previsto dalle disposizioni contenute nel capo III del titolo VIII del Tuel (artt. 252-258) in materia di attività dell’organo straordinario di liquidazione (OSL), le sue competenze risultano limitate temporalmente, in quanto riferite a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato; nonché limitate alle seguenti attività:

  1. rilevazione della massa passiva,
  2. acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento, anche mediante alienazione dei beni patrimoniali
  3. liquidazione e pagamento della massa passiva e disciplinate dai successivi artt. 254-256.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Campania del. n. 104 – 19


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