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Marche, del. n. 31 – Province: determinazione del fondo dopo il trasferimento di funzioni e personale


Una Provincia ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, in vista della costituzione del fondo risorse decentrate del personale dipendente (non dirigente) per l’anno 2019.

L’ente ha premesso che a seguito del trasferimento delle funzioni non fondamentali e del relativo personale alla Regione, sin dal 2016 è stata operata una riduzione del fondo risorse decentrate del personale dipendente.

I magistrati contabili delle Marche con la deliberazione 31/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 22 maggio, hanno ricordato che l’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, nel fissare il limite all’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, fa chiaramente riferimento al “corrispondente importo determinato per l’anno 2016”.

La norma fa riferimento ad un limite annuale complessivo, calcolato su base annua, a nulla rilevando il fatto che l’Ente abbia effettuato riduzioni del fondo risorse decentrate in ragione mensile, a partire dal momento di trasferimento del personale.

Con riguardo alle ipotesi di trasferimento di funzioni e del relativo personale, al fine di evitare un incremento ingiustificato, a livello aggregato, delle risorse destinate al salario accessorio, rilevano le seguenti disposizioni contrattuali:

  • 67, comma 2, lett e) del nuovo C.C.N.L., che prevede che l’importo del fondo risorse decentrate sia stabilmente incrementato “degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell’ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell’ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l’art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all’art. 70-sexies”;
  • 67 comma 3 lett. k), che prevede che il fondo sia incrementato con importi variabili, “delle integrazioni alla componente variabile del fondo – a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi – limitatamente all’anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell’anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all’art. 70-sexies”.

Secondo i magistrati contabili, coerentemente con la ratio delle disposizioni sopra richiamate, l’incremento del fondo risorse decentrate 2019 di cui all’art. 67, comma 2, lett. a) del CCNL 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali (importo annuo di 83,20 euro per ciascun dipendente), deve essere computato escludendo il personale transitato nei ruoli della Regione.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Marche del. n. 31 – 19

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