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Refezione scolastica: il possesso di un centro cottura è requisito di esecuzione dell’appalto


E’ illegittima la clausola della lex specialis che richiede, ai fini della partecipazione all’appalto relativo al servizio di refezione scolastica, il possesso di un centro di cottura avente tutte le caratteristiche minime prescritte nel Capitolato Speciale d’Appalto.

Questo quanto ribadito dall’Anac nel parere di precontenzioso n. 265 del 25 marzo 2019.

Nel caso di specie, a causa del ritardo nella fase propedeutica di analisi qualitativa e di predisposizione della documentazione di gara, il Comune non aveva avviato tempestivamente la procedura di gara.

Pertanto, al fine di assicurare il servizio di refezione scolastica all’avvio delle attività didattiche dopo la ripresa estiva, la clausola del bando della gara richiedeva «il possesso pieno ed incondizionato, all’atto della partecipazione alla gara (…) di attrezzato centro di cottura e confezionamento pasti, avente tutte le caratteristiche minime prescritte nel Capitolato Speciale d’Appalto».

Come ribadito dal consolidato orientamento giurisprudenziale, il possesso di un centro cottura si pone non come requisito di partecipazione bensì di esecuzione dell’appalto, in quanto si tratta di un elemento materialmente necessario per l’esecuzione del contratto di appalto del servizio di mensa scolastica, come tale legittimamente esigibile verso il concorrente aggiudicatario definitivo come “condizione” per la stipulazione del contratto.

In caso contrario si avallerebbe un’impostazione ingiustificatamente  restrittiva della concorrenza e irragionevole, perché si imporrebbe a tutti i  concorrenti di procurarsi anticipatamente, e comunque prima dell’aggiudicazione  definitiva, un centro di cottura, reperendo – con evidente onere economico e  organizzativo che poi potrebbe risultare ultroneo per chi non risulta aggiudicatario  – immobili idonei alla preparazione di pasti per servizi di ristorazione  collettiva, sostenendo i connessi investimenti in vista di una solo possibile  ma non certa acquisizione della commessa (Tar Campania,  Napoli, sent. n. 5504/2018 e n. 2083/2018; Consiglio di Stato, sent. n. 5929/2017; Anac, parere di precontenzioso n. 36/2016 e n. 716/2018).


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