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Mobilità: escluso l’accesso civico generalizzato


Non può essere accolta la richiesta di accesso civico generalizzato finalizzata a conoscere dati e informazioni relative all’istanza di mobilità presentata da un dipendente.

Questo quanto chiarito dal Garante della Privacy, con il provvedimento 63/2019.

Nel caso di specie, il Comune aveva ricevuto un’istanza di accesso civico avente ad oggetto la richiesta del nulla osta per la mobilità presentata da un dipendente, unitamente al parere tecnico predisposto dal responsabile del servizio interessato.

Il Comune aveva negato l’accesso alla richiesta, in quanto contenente dati riservati e sensibili riguardanti il dipendente che aveva formulato la domanda di nulla-osta per mobilità.

Il Garante ha confermato la legittimità del diniego espresso dall’ente.

L’ostensione dei dati e delle informazioni richieste, relative all’istanza di mobilità di un dipendente può effettivamente arrecare, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui le informazioni fornite possono essere utilizzate da terzi, un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. 33/2013.

L’Autorità ha escluso anche la possibilità di consentire un eventuale accesso civico parziale, oscurando i dati del controinteressato, in quanto, tale accorgimento tecnico non eliminerebbe completamente la possibilità identificare il dipendente.


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