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Appalti: la verifica sul possesso del requisito relativo all’avvenuta esecuzione di servizi analoghi


Il possesso del requisito di partecipazione relativo all’avvenuta esecuzione nell’ultimo triennio di “almeno tre servizi analoghi” a quello oggetto di gara, può essere soddisfatto anche con più servizi a favore della medesima P.A., atteso che ciò che assume rilevanza non è l’elemento soggettivo relativo alla numerosità dei committenti, ma piuttosto quello oggettivo della pluralità e della “consistenza” dei contratti relativi ai servizi analoghi svolti.

Questo il chiarimento fornito dall’Anac nel parere di precontenzioso n. 260 del 26 marzo 2019.

Nel caso di specie il bando di gara per l’affidamento del servizio di pulizia richiedeva, quale requisito di partecipazione, l’aver espletato, nell’ultimo triennio, almeno tre servizi analoghi a quelli oggetto dell’affidamento in favore di pubbliche amministrazioni o di organismi di diritto pubblico.

Un operatore economico era stato escluso dalla gara in quanto aveva dichiarato il possesso del requisito mediante due contratti diversi, relativi a due lotti di una medesima gara, stipulati con la medesima amministrazione pubblica.

L’Anac ha ritenuto non conforme alla normativa di settore l’esclusione del concorrente.

La ratio del requisito di capacità tecnico professionale concernente lo svolgimento di servizi analoghi è funzionale a valutare l’idoneità dell’offerente ad effettuare, a regola d’arte e con buon esito, quella data attività che si vuole porre ad oggetto dell’appalto pubblico.

La relativa dimostrazione è effettuata mediante l’esibizione dell’elenco dei principali servizi, quali risultanti dai certificati di regolare esecuzione, o di atti similari, idonei ad attestare inequivocabilmente il buon esito degli appalti precedentemente eseguiti, costituendoli quali una sorta di “prova di resistenza” in merito alla sussistenza della necessaria capacità tecnico-organizzativa per l’affidamento e la gestione del servizio in gara.

In tale prospettiva, ciò che assume rilevanza non è l’elemento soggettivo relativo alla numerosità dei committenti in grado di certificare lo svolgimento delle attività, ma piuttosto quello oggettivo della pluralità e della “consistenza” dei contratti relativi ai servizi analoghi svolti.

Ne consegue che, ai fini della verifica circa il possesso del requisito relativo ai servizi svolti, ciascun contratto va valutato autonomamente in riferimento al suo contenuto e al suo valore economico.

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