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Decreto sblocca cantieri: le modifiche alla disciplina dei contratti sotto soglia


Il Decreto Sblocca Cantieri ha apportato modifiche di particolare rilevanza alla disciplina dei contratti sotto soglia, di cui all’articolo 36 del d.lgs. 50/2016, con riferimento sia alle modalità di affidamento che alle corrispondenti classi di importo.

A seguito di tali modifiche, le fasce di importo vengono ridotte da quattro a tre, in quanto è stata eliminata, per i lavori, la fascia di importo tra 150.000 euro e 1.000.000 di euro.

Nello specifico:

  • per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro si continua a prevedere l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori;
  • per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro (prima 150.000 euro) per i lavori, o alle soglie comunitarie per le forniture e i servizi, si prevede la procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 3 (prima 10) operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;
  • per l’affidamento dei lavori di importo pari o superiore a 200.000 euro e fino alla soglia comunitaria viene previsto il ricorso alla procedura aperta di cui all’articolo 60 del d.lgs. 50/2016, con esclusione obbligatoria degli offerenti che abbiano presentato offerte anomale.

E’ stata, quindi, abrogata, dall’articolo 1, comma 2, del. d.l. 32/2019, la disciplina derogatoria introdotta, limitatamente all’anno 2019, dall’articolo 1, comma 912, della legge 145/2018, ovvero la possibilità di:

  • disporre l’affidamento diretto, previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici, di lavori pubblici di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro
  • procedere mediante procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000.

Il nuovo comma 5 dell’articolo 36 prevede che le stazioni appaltanti possano decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti.

L’inversione dell’ordine di apertura delle buste deve essere espressamente prevista nel bando di gara o nell’avviso con cui si indice la procedura.

In tal caso la stazione appaltante dovrà verificare “in maniera imparziale e trasparente” che nei confronti del miglior offerente non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità stabiliti dalla stazione appaltante; tale controllo è esteso, a campione, anche sugli altri partecipanti, secondo le modalità indicate nei documenti di gara.

Viene altresì previsto che sulla base dell’esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia.

Il nuovo testo del comma 5, come novellato, si chiude con un periodo che fa salva, dopo l’aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.

A tal proposito va ricordato che la possibilità dell’inversione dell’apertura delle buste in sede di gara era già stata prevista della legge regionale Toscana n. 46 del 6 agosto 2018, recante «Disposizioni in materia di procedura di gara ed incentivi per funzioni tecniche. Modifiche alla l.r. 38/2007» e che tale disposizione regionale è stata impugnata dal Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di illegittimità costituzionale, in quanto in contrasto con l’ordinamento europeo e, in particolare, con l’articolo 56, comma 2, della direttiva 2014/24/UE che consente l’inversione dell’apertura delle buste in sede di gara solamente per le procedure aperte e non anche per le procedure negoziate.

La sostituzione del comma 6-bis e l’introduzione del comma 6-ter chiariscono che, in caso di approvvigionamento mediante ricorso ai mercati elettronici, la verifica in merito all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del d.lgs. 50/2016 è demandata ai soggetti responsabili dell’ammissione (dunque, nel MEPA alla Consip), mentre la stazione appaltante è tenuta a verificare esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali.

Il nuovo comma 6-quater dispone che, in luogo del DGUE (documento di gara unico europeo), i soggetti che gestiscono mercati elettronici ovvero che istituiscono o gestiscono un sistema dinamico di acquisizione per lavori, servizi e forniture, possono predisporre formulari standard mediante i quali richiedere e verificare l’assenza di motivi di esclusione (elencati all’art. 80 del d.lgs. 50/2016) nonché ogni eventuale ulteriore informazione necessaria all’abilitazione o all’ammissione.

Di particolare rilievo l’introduzione del comma 9-bis in base al quale il criterio del minor prezzo diventa la regola per gli appalti sotto soglia, e quello dell’OEPV l’eccezione da motivare.

Sono fatti salvi i casi di cui all’art. 95 comma 3, dove rimane la regola dell’offerta economicamente più vantaggiosa nel caso di:

  • contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, fatti salvi gli affidamenti diretti fino a 40.000 euro;
  • contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;
  • contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Se sei interessato ad approfondire le modifiche recate al codice dei contratti pubblici dal c.d. “sblocca cantieri”, consulta il CICLO DI SEMINARI DI STUDIO IN MATERIA DI PROCEDURE DI GARA.


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