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Autonomie, del. n. 8 – Effetti conseguenti alla sentenza 18/2019 della Corte costituzionale


I magistrati contabili della sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 8/2019, pubblicata sul sito il 10 maggio, hanno fornito criteri direttivi per la corretta attuazione degli effetti conseguenti alla declaratoria di incostituzionalità della sentenza n. 18 della Corte costituzionale depositata il 14 febbraio 2019 sui piani di riequilibrio in corso di esecuzione e/o già approvati dalle Sezioni regionali di controllo, nonché su quelli in corso di istruttoria presso la competente Commissione ministeriale

Come chiarito dai magistrati contabili, la sentenza non travolge anche gli effetti consolidati negli esercizi già chiusi, con la conseguenza che i piani di riequilibrio finanziario pluriennali di cui all’art. 243-bis del Tuel, rimodulati o riformulati in applicazione dell’art. 1, comma 714, legge 208/2015, norma dichiarata incostituzionale, approvati dalla competente Sezione regionale di controllo, sono intangibili relativamente alle sole quote di disavanzo riferite alle annualità il cui ciclo di bilancio si sia chiuso con l’approvazione del rendiconto.

Il disavanzo residuo deve essere ripianato considerando il piano originario dell’ente, approvato prima della rimodulazione conseguente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 714, della legge 208/2015.

Gli enti locali che hanno proposto la rimodulazione o la riformulazione del predetto piano ma non hanno ottenuto l’approvazione entro la data di deposito della sentenza n. 18/2019 della Corte costituzionale, adeguano il piano di riequilibrio alla legislazione vigente. Provvedono, quindi, alla rideterminazione del disavanzo da ripianare che risulta dalla sommatoria di due valori: il primo, corrispondente al disavanzo da revisione straordinaria dei residui ai sensi dell’art. 243-bis, comma 8, lett. e); il secondo, corrispondente al “maggior disavanzo” da riaccertamento straordinario ex art. 3, comma 7, lettere da a) ad e), del d.lgs. n. 118/2011 e dal primo accantonamento al FCDE.

Le passività che integrano il disavanzo così rideterminato devono essere ripianate secondo la disciplina di cui all’art. 1, comma 888, della legge n. 205/2017.

Ai fini della durata massima del piano deve essere computato il tempo già trascorso dalla data di approvazione dell’originario strumento di risanamento e, ai fini del monitoraggio semestrale ex art. 243-quater, comma 6, del TUEL, resta ferma la periodicità dei semestri computata tenendo conto dei periodi già maturati.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Autonomie del. n. 8 – 19


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