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Ricognizione straordinaria partecipate: quali sono le conseguenze della valutazione negativa della Corte dei conti?


L’articolo 24 del d.lgs. 175/2016 stabilisce che il provvedimento di ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute deve essere inviato alla competente sezione della Corte dei conti, chiamata a valutare la conformità fra il piano adottato dall’amministrazione (ed i conseguenti atti esecutivi) ed il parametro legislativo di riferimento, costituito dall’articolo 24 del d.lgs. 175/2016 e dalle norme richiamate (in particolare, i precedenti artt. 4, 5 e 20).

La norma, tuttavia, non specifica quale sia l’effetto di un accertamento di non conformità da parte della competente sezione della Corte dei conti.

Indicazioni in merito sono state fornite dalla Corte dei conti, sezione Lombardia, con la deliberazione n. 160/2019.

Sicuramente non può prospettarsi l’inefficacia del provvedimento di revisione straordinaria (come accade per gli atti soggetti al controllo preventivo di legittimità) né l’applicazione analogica delle sanzioni tipizzate dall’art. 20, comma 7, del d.lgs. 175/2016 in caso di mancata adozione, a regime, dei piani di razionalizzazione periodica (ovvero la sanzione amministrativa di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, oltre all’eventuale danno erariale).

Invero, l’esito negativo del controllo della Corte dei conti sui provvedimenti di revisione straordinaria può condurre, in primo luogo, all’adozione di una pronuncia di accertamento, che evidenzi le illegittimità riscontrate, stimolando, anche in ragione della pubblicazione sul sito internet dell’amministrazione (imposta dall’articolo 31 del d.lgs. 33/2013) e dell’invio all’organo politico di vertice ed a quello di revisione economico-finanziaria, l’adozione di misure correttive (che potrebbero consistere, nei casi più gravi, nell’annullamento in autotutela del provvedimento di revisione straordinaria).

Inoltre, nel caso degli enti locali e di quelli del servizio sanitario nazionale, alcune irregolarità accertate in occasione della revisione delle partecipazioni societarie (si pensi ai protratti risultati economici negativi o alla necessità di riduzione dei costi di funzionamento) potrebbero essere “suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti” e, come tali, imporre l’adozione dei provvedimenti correttivi, previsti dall’art. 148-bis del d.lgs. 267/2000 e dall’art. 1, commi, 3 e 7, del d.l. 174/2012.

Infine, sempre per gli enti locali (che, statisticamente, oltre ad essere gli enti pubblici più numerosi sul territorio nazionale, sono quelli che detengono la prevalente quota di partecipazioni societarie), il negativo accertamento della Sezione di controllo circa la conformità della revisione straordinaria ai parametri normativi potrebbe costituire momento di emersione dell’assenza o, più probabilmente, dell’inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno che avrebbero dovuto essere implementate ai sensi degli artt. 147, e seguenti, del d.lgs. 267/2000 (fra le quali è annoverato, ex art. 147-quater, il controllo sulle società partecipate non quotate).

L’irregolarità in discorso potrebbe condurre, fermo restando l’ordinaria responsabilità amministrativo-contabile, all’invio della delibera di accertamento della Sezione di controllo alla competente Procura regionale della Corte dei conti per la richiesta di irrogazione agli amministratori responsabili, ad opera della Sezione giurisdizionale, di una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda (art. 148, comma 4, d.lgs. 267/2000).

Può pensarsi, per esempio, al caso in cui la ricorrenza dei parametri posti dall’art. 20, comma 2, del d.lgs. 175/2016 (eccessivo numero di amministratori, gestione in costante perdita, costi di funzionamento sproporzionati, etc.), che ha imposto (o imporrebbe) l’adozione di un piano di revisione straordinaria, sia frutto dell’assenza di un “idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l’ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica” (art. 147-quater del TUEL).

Naturalmente, la verifica, da parte della Sezione di controllo, della non puntuale esecuzione degli obblighi posti in tema di revisione straordinaria delle partecipazioni può portare, secondo le regole generali, alla segnalazione di un’ipotesi di responsabilità amministrativa, con conseguente comunicazione della delibera di accertamento alla competente Procura regionale della Corte dei conti (art. 52 del d.lgs. 174/2016).

Si ricorda, infatti, che per consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, dalla trasgressione di questi obblighi e dal perdurare di scelte del tutto irrazionali e antieconomiche, può scaturire una responsabilità per danno erariale dei pubblici amministratori.

A tal fine, come più volte evidenziato dai magistrati contabili, è necessario prestare particolare attenzione allo sviluppo di strutture organizzative e di professionalità interne capaci di supportare efficacemente gli organi di governo nel monitoraggio delle società partecipate.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Lombardia del. n. 160 – 19

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