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Omessa indicazione dei costi della manodopera: le indicazioni della Corte di giustizia


E’ legittimo il d.lgs. 50/2016 laddove stabilisce che la mancata indicazione separata dei costi della manodopera nell’offerta economica comporta l’esclusione automatica dalla procedura di gara senza possibilità di soccorso istruttorio.

Tale obbligo legale deve ritenersi conoscibile ex ante da qualsiasi offerente ragionevolmente informato e normalmente diligente, indipendentemente dal fatto che la documentazione di gara richiami espressamente tale prescrizione.

Tuttavia, se la documentazione relativa alla gara d’appalto non consente agli offerenti di indicare i costi della manodopera nelle loro offerte economiche, i principi di trasparenza e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla possibilità di consentire agli offerenti di sanare la loro situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia entro un termine stabilito dall’amministrazione aggiudicatrice.

Questo il principio espresso dalla Corte di giustizia europea con la sentenza n. C-309/18 del 2 maggio 2019.

L’obbligo, a pena di esclusione, di indicare separatamente i costi della manodopera discende, in maniera chiara e imperativa, dall’articolo 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016.

Al contempo, l’articolo 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, esclude dalla procedura di soccorso istruttorio, in particolare, l’ipotesi in cui le informazioni mancanti riguardino l’offerta economica e, quindi, i costi della manodopera.

Secondo la Corte di Giustizia, considerato che l’obbligo di separata indicazione di tali costi è contenuto in una norma primaria dal carattere sufficientemente chiaro (e dunque conoscibile, in linea di principio, da un operatore informato e normalmente diligente), il mancato adempimento di tale onere costituisce una grave negligenza addebitabile al concorrente, anche nel caso in cui il bando o il capitolato della gara non richiamino espressamente l’obbligo legale di fornire detta indicazione.

Tuttavia, secondo la Corte, nel caso in cui per gli offerenti sia materialmente impossibile indicare i costi della manodopera (ad esempio nel caso in cui il modulo predisposto dalla stazione appaltante non lasci alcuno spazio fisico per l’indicazione separata dei costi della manodopera e il capitolato d’oneri vieti la presentazione di documenti non specificamente richiesti), è possibile consentire la possibilità di sanare tale omissione entro un termine stabilito dalla stessa amministrazione aggiudicatrice.

Tale pronuncia, si osserva, non prende una posizione netta sulla questione e, pertanto, non fornisce un definitivo indirizzo applicativo.

Leggi la sentenza
Corte di Giustizia UE 2 maggio 2019

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