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Dirigenti: legittimo l’incarico fiduciario anche dopo aver indetto concorso per l’assunzione di ruolo


E’ legittima la decisione di affidare un incarico a tempo determinato, ex art. 110 del d.lgs. 267/2000, anziché scorrere la graduatoria formata a seguito dell’indizione di un concorso per la copertura di un posto di dirigente a tempo indeterminato.

Questo il principio affermato dal Tar Lazio – Latina, Sez. I, nella sentenza n. 295 depositata il 16 aprile 2019, con cui è stato respinto il ricorso presentato dal secondo classificato nella graduatoria per la copertura di un posto dirigenziale a tempo indeterminato avverso l’atto di affidamento di un incarico a tempo determinato a un dipendente dell’ente, classificato al terzio posto.

Nel caso di specie, un comune aveva indetto una selezione per l’assunzione in ruolo di un dirigente. Il vincitore del concorso dopo poco aveva lasciato vacante il posto e l’ente ha deciso di non procedere a una nuova assunzione di ruolo, scorrendo la graduatoria, ma affidando un incarico a tempo determinato al terzo idoneo in graduatoria, ai sensi dell’art. 110 comma 1, del Tuel.

Il soggetto, collocato al secondo posto, ha così impugnato il decreto di nomina, ritenendo illegittima la decisione di non scorrere la graduatoria.

Il Tar ha preliminarmente ribadito la giurisdizione del giudice amministrativo in virtù dell’orientamento giurisprudenziale, secondo il quale “nel pubblico impiego privatizzato, la controversia avente ad oggetto la domanda volta a censurare il diritto della P.A. di coprire i posti di dirigente attraverso lo scorrimento di graduatoria di concorso pubblico, anziché mediante procedure di mobilità “preventiva” esterna – o incarichi a tempo determinato – appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo. (Nella specie, la S.C., enunciando il principio di cui in massima, ha rilevato che nel ricorso introduttivo era stato contestato l’esercizio del potere amministrativo e, in particolare, la scelta operata dall’Amministrazione in merito alle modalità da adottare per la copertura del posto, frutto di una valutazione discrezionale cui corrispondeva una situazione di semplice interesse legittimo)” (Cass., Civile, S.U. 22/10/2018 n. 26596; Cons. St., sez. III, sent. 6645/2018).

La problematica connessa allo scorrimento di una graduatoria esistente o meno è molto dibattuta in giurisprudenza, la quale ha seguito negli anni orientamenti in parte contrastanti.

Parte della giurisprudenza ritiene prevalente lo scorrimento delle graduatorie approvate dall’amministrazione, ancora efficaci, alla luce delle seguenti disposizioni legislative:

  • 91 del d.lgs. 267/2000 che prevede la validità triennale delle graduatorie di concorso;
  • le molteplici previsioni di proroga dell’efficacia delle graduatorie intervenute nel corso del tempo (anche corrispondente ad un principio di razionale utilizzazione delle risorse pubbliche);

E’ necessario comunque rilevare che anche tra le pronunce che sostengono la prevalenza dello scorrimento della graduatoria, è stato più volte ribadito che “l’amministrazione, adeguatamente motivando, può comunque farvi ricorso – agli incarichi a tempo determinato –  piuttosto che scorrere la graduatoria” (Cons. St., Sez. V, 17 gennaio 2014, n. 178).

E’ stato osservato, però, che lo scorrimento delle graduatorie trova causa proprio nell’obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando l’indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale e contestualmente attua i principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l’esperimento di procedure concorsuali.

Il Tar Lazio, nella pronuncia in commento, hanno ritenuto la scelta discrezionale operata dal Comune, di ricoprire il posto di dirigente con un incarico a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110 del Tuel, immune alle censure di violazione di legge ed eccesso di potere, pertanto, legittima e ragionevole.

I giudici hanno chiarito che per la copertura dei posti vacanti non sussiste l’obbligo, bensì la facoltà, per la p.a di utilizzare la graduatoria concorsuale vigente, cosicché l’eventuale decisione di provvedere alla copertura dei posti vacanti senza attingere dalla medesima è da considerarsi legittima quando sia adeguatamente motivata, in relazione alle esigenze specifiche che hanno indotto tale scelta in luogo dello scorrimento della graduatoria (tra le altre, Tar Piemonte – Torino, sez. II, sent. 1170/2016).

Leggi la sentenza
Tar Lazio Latina sent. n. 295_2019

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Dirigenti, legittimo l’incarico fiduciario anche dopo aver indetto il concorso per l’assunzione di ruolo – 03.05.2019
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