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Gare: la ditta definitivamente esclusa non ha diritto all’accesso agli atti dalla procedura


L’impresa esclusa dalla gara con provvedimento divenuto definitivo è carente della legittimazione e dell’interesse all’accesso agli atti di gara, atteso che dalla relativa ostensione la parte non potrebbe trarre alcuna utilità ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi.

Questo il principio ribadito dal Tar Lazio, Roma, con la sentenza n. 4945 del 16 aprile 2019.

In base all’articolo 53 del d.lgs. 50/2016, l’accesso agli atti delle gare pubbliche, sotto il profilo soggettivo, è consentito al solo concorrente che abbia partecipato alla selezione, e sul piano oggettivo, è condizionato alla sola comprovata esigenza di una difesa in giudizio.

Per i terzi, ossia per i soggetti che si collocano al di fuori della platea dei concorrenti che competono per il bene della vita dell’aggiudicazione, valgono le regole generali poste dagli articolo 22 e seguenti della legge 241/1990 e, segnatamente la previsione per la quale possono accedere ai documenti “tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”.

Coerentemente con tale impostazione, la giurisprudenza ha chiarito che l’impresa esclusa dalla gara con provvedimento divenuto definitivo è carente della legittimazione e dell’interesse all’accesso agli atti di gara (Cons. Stato, sentenza n. 3079/2014).

Infatti, laddove la decisione di esclusione del concorrente sia divenuta definitiva, essendo scaduti i termini per proporre ricorso, lo stesso concorrente non potrebbe trarre alcuna effettiva utilità dall’accesso agli atti della gara.

 


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