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Gare: attivabile il soccorso istruttorio per le referenze bancarie


L’omessa allegazione della referenza bancaria richiesta dalla lex specialis rientra nell’ambito di applicazione della disciplina del soccorso istruttorio disciplinata dall’articolo 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, trattandosi di un elemento estraneo all’offerta economica.

Questo il principio espresso dal Tar Campania, Napoli, con la sentenza n. 1972 del 9 aprile 2019.

Le referenze bancarie costituiscono uno dei mezzi di prova per la qualificazione degli operatori economici sul piano economico–finanziario, per il fatto notorio che il sistema bancario eroga credito a soggetti affidabili sotto tale profilo.

Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, le referenze bancarie non devono essere consacrate in formule sacramentali, essendo sufficiente, per la loro idoneità, l’indicazione della correttezza e puntualità dei rapporti tra la cliente e l’istituto bancario (Cons. Stato, sez. IV, 15 gennaio 2016, n. 108).

In particolare, le referenze bancarie vanno considerate “idonee” qualora gli istituti bancari abbiano riferito sulla qualità dei rapporti in atto con le società, per le quali le referenze sono richieste, con particolare riguardo alla correttezza e puntualità di queste nell’adempimento degli impegni assunti con l’istituto, l’assenza di situazioni passive con lo stesso istituto o con altri soggetti, che siano desumibili dai movimenti bancari o da altre informazioni in loro possesso (Cons. Stato, sez. III, 27 giugno 2017, n. 3134; IV, 29 febbraio 2016, n. 854; IV, 22 novembre 2013, n. 5542).

Le referenze bancarie, inoltre, sono suscettibili di soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante, che ha anche la possibilità di richiedere la loro integrazione mediante altra documentazione (Cons. Stato, sez. V, 10 aprile 2019, n. 2351).

Le referenze bancarie, infatti, riguardano la qualità soggettiva del concorrente che viene attestata nella domanda di partecipazione contenuta nella busta relativa alla documentazione amministrativa, mentre l’offerta economica è contenuta in altra distinta busta (Tar Latina, sez. I, 23 febbraio 2018, n. 88).

Non rileva, ai fini dell’ammissione del concorrente, la circostanza che la referenza bancaria riporti una data successiva alla scadenza della data di presentazione dell’offerta, in quanto il soccorso istruttorio è ammesso per la “mancanza” di elementi” e consente anche che le dichiarazioni mancanti siano “rese” (e non solo integrate o regolarizzate) successivamente, consentendo, quindi, anche di allegare documenti formati dopo la richiesta da parte dell’amministrazione (Tar Napoli, sez. VIII, 19 ottobre 2017 n. 4884).


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