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Incarico di Responsabile: inconferibilità per il professionista esterno della p.a.


Non può essere conferito l’incarico di responsabile del Settore Tecnico dell’ente al soggetto che, nei due anni precedenti, ha svolto in proprio attività professionale retribuita dal medesimo ente locale, caratterizzata da stabilità e continuità.

Questo quanto evidenziato dall’Anac nella deliberazione n. 207 del 13 marzo 2019.

Nel caso di specie l’amministrazione comunale aveva espletato una procedura selettiva per il conferimento, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000, dell’incarico di Responsabile del Settore Tecnico comunale, mediante la stipula di contratto a tempo determinato, sino a fine mandato del Sindaco, e a tempo pieno (n. 36 ore settimanali).

Successivamente alla sottoscrizione del contratto, era stato richiesto al vincitore del bando di integrare le dichiarazioni da rendere ai sensi del d.lgs. 165/2001 ed ai sensi del d.lgs. 39/2013, con particolare riferimento all’ipotesi di inconferibilità di cui all’art. 4 del d.lgs. 39/2013.

Il soggetto aveva dichiarato di aver svolto in precedenza alcuni incarichi a favore dell’ente comunale, peraltro già indicati nel curriculum vitae presentato in sede di domanda di partecipazione al bando (ovvero consulenza per la redazione del Piano Urbanistico Generale (PUG), redazione del Rapporto Ambientale Strategico (VAS), incarico di direttore dei lavori, attività di supporto al RUP per la partecipazione a bandi regionali).

L’art. 4, comma 1, del d.lgs. 39/2013 stabilisce che “A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall’amministrazione o dall’ente pubblico che conferisce l’incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico, non possono essere conferiti:

  1. a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
  2. b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
  3. c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell’amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento”.

Tale norma sancisce l’inconferibilità con lo svolgimento di incarichi amministrativi a coloro che hanno esercitato attività professionale, regolate, finanziate o comunque retribuite dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico.

Considerati i precedenti rapporti professionali intercorsi tra il soggetto interessato e l’ente locale, l’Anac ha accertato la sussistenza della situazione di inconferibilità ex art. 4 del d.lgs. 39/2013 e la conseguente nullità dell’atto di conferimento dell’incarico e del relativo contratto, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 39/2013.

Trattandosi di inconferibilità, non ha nessun rilievo il fatto che, prima della sottoscrizione del contratto, il soggetto rassegni le proprie dimissioni in relazione alle altre attività svolte a favore dell’ente.

L’inconferibilità, infatti, si realizza per il solo fatto di avere il soggetto svolto attività professionale stabile e continuativa a favore dell’ente che conferisce l’incarico nel biennio che precede il conferimento stesso.


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