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Gare: l’accesso alla documentazione concernente la verifica dei requisiti di ordine generale


L’impresa che ha partecipato alla gara ha diritto di accedere a tutti gli atti che incidono in modo diretto ed immediato sul suo interesse all’aggiudicazione, quali le dichiarazioni e la documentazione acquisita in sede di verifica dei requisiti di ordine generale, tecnico ed economico.

Questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 2331 del 9 aprile 2019.

Nel caso di specie un concorrente aveva chiesto di accedere a tutte le dichiarazioni rese in gara dall’aggiudicatario, nonché a tutti gli atti sulla base dei quali la stazione appaltante aveva verificato il possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico ed economico.

Nonostante la domanda di accesso fosse espressamente qualificata come “accesso difensivo”, la stazione appaltante aveva dato accesso ai documenti richiesti oscurandone delle parti, adducendo ragioni di privacy dei dati dell’aggiudicataria in relazione alla sua partecipazione ad altri lotti della medesima gara.

Come evidenziato dai giudici amministrativi, l’ostensione di una documentazione oscurata e comunque prodotta solo per stralci, costituisce, di fatto, un diniego sostanziale di accesso agli atti, ed appare una diretta violazione dell’art. 53, comma 6, del d.lgs. 50/2016.

Pertanto, i giudici amministrativi hanno ordinato alla stazione appaltante di rilasciare l’integrale documentazione – senza omissioni o oscuramenti di sorta – relativa alle dichiarazioni dell’aggiudicataria ed anche alle verifiche successive, ivi compresi i casellari giudiziali integrali, i certificati dell’Agenzia delle Entrate, il DURC, il casellario ANAC, e comunque a tutti gli atti sulla base dei quali la Stazione appaltante aveva verificato il possesso dei requisiti di ordine generale.


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