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Destinazione proventi di sanzioni amministrative al fondo Perseo-Sirio: il parere dell’Aran


Dal 21 maggio 2018, le quote ex articolo 208 del d.lgs. 285/1992 destinate a previdenza complementare devono essere obbligatoriamente conferite al Fondo Perseo-Sirio.

Potranno, tuttavia, essere mantenute, a richiesta del lavoratore, le posizioni individuali eventualmente già esistenti presso altre forme pensionistiche complementari e le relative risorse pregresse già confluite.

Questo il chiarimento fornito dall’Aran con il parere prot. n. 2484 del 28 marzo 2019.

Come evidenziato dall’Aran, l’articolo 56 quater del Ccnl Funzioni Locali del 21 maggio 2018 ha provveduto a regolamentare l’utilizzo delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie determinate ai sensi dell’art. 208, commi 4, lett. c), del d.lgs. 285/1992.

In particolare, la lettera a) dell’art. 56 quater dispone che le quote destinate a previdenza complementare sono conferite quali “contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio; è fatta salva la volontà del lavoratore di conservare comunque l’adesione eventualmente già intervenuta a diverse forme pensionistiche individuali”.

Ne consegue che dopo il nuovo CCNL non sarà possibile destinare tali risorse a fondi diversi da Perseo-Sirio.

Come evidenziato dall’Aran, l’obbligo di destinare tali risorse al Fondo Pensione Perseo non determina anche l’obbligo di conferire allo stesso quota parte o la totalità del TFR ed altresì neanche l’obbligo di trasformazione del TFS in godimento in TFR.


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