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Gare: niente obblighi dichiarativi per i collaboratori esterni delle imprese partecipanti


L’apparato preventivo-sanzionatorio stabilito dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 – e di conseguenza la preventiva necessaria dichiarazione di non trovarsi nelle indicate situazioni – riguarda le figure apicali stabilmente e strutturalmente insite nella compagine delle ditte che intendono partecipare alle gare e non anche i collaboratori esterni delle imprese partecipanti che non assumono obbligazioni verso la stazione appaltante.

Questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1754 del 18 marzo 2019.

Nel caso di specie la stazione appaltante aveva indetto una procedura aperta per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento, con messa a norma degli impianti e riqualificazione energetica, di un plesso scolastico.

Un operatore economico aveva contestato la mancata inclusione, nella documentazione amministrativa dell’aggiudicatario, della dichiarazione ex art. 80 del d.lgs. 50/16 resa dal tecnico che aveva materialmente redatto la proposta di variante migliorativa contenuta nel progetto tecnico.

Come evidenziato dai giudici amministrativi, la dichiarazione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 deve essere resa dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara.

Tali non sono i collaboratori esterni delle imprese partecipanti che hanno redatto le proposte migliorative delle offerte previste dalla legge di gara, i quali hanno agito come professionisti esterni, prestando la propria opera per le singole ditte, plausibilmente ai sensi dell’art. 2222 del codice civile, senza che di conseguenza alcun rapporto, né diretto, né indiretto, possa intervenire con la stazione appaltante.


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