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Incremento Fondo: sulla nozione di personale “…in servizio alla data del 31.12.2015”


L’incremento delle risorse decentrate stabili, pari all’importo di 83,20 euro per il numero di unità di persone in servizio alla data del 31.12.2015, deve essere effettuato computando anche le unità di personale assunto a tempo determinato ed in servizio a quella data.

Non possono essere computati, invece, i lavoratori in servizio con contratto di somministrazione, per i quali è prevista una particolare ed autonoma modalità di finanziamento del trattamento economico accessorio del suddetto personale nell’ambito del progetto che ne è alla base e per tutta la durata dello stesso.

Infine, nel caso di personale in servizio al 31.12.2015 con rapporto di lavoro a tempo parziale, l’importo annuo di € 83,20 deve essere computato per intero (e, dunque, non deve essere riproporzionato), stante la facoltà, per il lavoratore, di richiedere la trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno.

Questi i chiarimenti forniti dall’Aran con l’orientamento applicativo CFL45 del 3 aprile 2019.

In base all’articolo 67, comma 2, lett. a), del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, l’incremento delle risorse decentrate stabili, pari all’importo di € 83,20, deve essere disposto “per le unità di personale destinatarie del presente CCNL (ndr. CCNL del 21.5.2018) in servizio alla data del 31.12.2015….”.

Sulla base di tale ampia indicazione e del riferimento alle “unità di personale destinatarie del presente CCNL”, l’Aran ha chiarito che, al fine di determinare l’incremento del Fondo risorse decentrate, devono essere computati tutti i lavoratori in servizio presso l’ente alla data del 31.12.2015, sia a tempo indeterminato che determinato (ad esclusione dei lavoratori somministrati), indipendentemente dall’orario di lavoro.

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