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Appalti: la corretta gestione della fase di verifica dell’anomalia


Il giudizio di anomalia dell’offerta richiede una motivazione rigorosa ed analitica solo ove si concluda in senso negativo mentre, in caso positivo, non occorre che la relativa determinazione sia fondata su un’articolata motivazione ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute attendibili, essendo sufficiente anche una motivazione espressa “per relationem” alle giustificazioni rese dall’impresa vincitrice, sempre che queste, a loro volta, siano state congrue ed adeguate.

Questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2279 dell’8 aprile 2019.

L’art. 97 del d.lgs. 50/2016 definisce il giudizio di anomalia dell’offerta come un “giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta”.

Per consolidata giurisprudenza, il giudizio di congruità non è diretto ad evidenziare singole inesattezze dell’offerta (la c.d. “caccia all’errore”), ma mira ad accertare se l’offerta nel suo complesso sia attendibile ed affidabile, in maniera da evitare che l’appalto sia aggiudicato a prezzi eccessivamente bassi, tali da non garantire la qualità e la regolarità dell’esecuzione del contratto oggetto di affidamento.

Esso ha natura globale e sintetica e deve risultare da un’analisi di carattere tecnico delle singole componenti di cui l’offerta si compone, al fine di valutare se l’anomalia delle diverse componenti si traduca in un’offerta complessivamente inaffidabile (Consiglio di Stato sez. V, 03/01/2019, n. 69).

La decisione di anomalia, pertanto, è fondata sull’inattendibilità di singole voci di costo dell’offerta che, per la loro importanza e incidenza, rendono l’intera operazione economica implausibile e, per l’effetto, insuscettibile di accettazione da parte dell’Amministrazione, in quanto insidiata da indici strutturali di carente affidabilità.

La giurisprudenza ritiene in generale che il giudizio positivo della stazione appaltante sulle giustificazioni addotte non necessiti di una specifica ed estesa motivazione e che sia sufficiente il richiamo per relationem alle giustificazioni rese dall’impresa offerente, sempre che queste, a loro volta, siano state congrue ed adeguate (Cons. Stato, sent. n. 4785/2012; Cons. Stato, sent. n. 3702/2017)

In altri termini, qualora l’Amministrazione consideri congrua l’offerta sulla base delle spiegazioni fornite dal concorrente in sede di verifica dell’anomalia, la sua valutazione deve ritenersi sufficientemente motivata con richiamo “per relationem” ai chiarimenti ricevuti.

Si evidenzia inoltre che il giudizio sulla congruità e affidabilità nel suo complesso dell’offerta presentata, spetta, in via esclusiva, alla pubblica amministrazione.

Conseguentemente il sindacato di competenza del giudice amministrativo in materia è limitato alle ipotesi in cui le valutazioni compiute dalla stazione appaltante siano palesemente illogiche, irrazionali o fondate su una insufficiente motivazione o su errori di fatto (ossia, un giudizio ab extrinseco).

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