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Le risorse escluse dal limite del Fondo: i chiarimenti del MEF


La Ragioneria generale dello Stato, con parere n. 257831 del 18 dicembre 2018, ha riepilogato le tipologie di risorse finanziarie che, secondo le interpretazioni formulate dallo stesso Dipartimento e dalla magistratura contabile, possono essere appostate nei fondi per il trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, in deroga al limite previsto dall’articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017.

Nello specifico, le tipologie di risorse finanziarie che possono essere escluse dal predetto limite, con riferimento al comparto Regioni ed autonomie locali, sono:

  • risorse non utilizzate derivanti dal fondo dell’anno precedente, come indicato nelle relazioni illustrativa e tecnica al d.lgs. 75/2017;
  • economie riferite alle prestazioni di lavoro straordinario dell’anno precedente se previste dal rispettivo CCNL, come indicato nelle relazioni illustrativa e tecnica al d.lgs. 75/2017;
  • incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, come indicato anche dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 6/2018;
  • compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli all’amministrazione e derivanti da condanna alle spese della controparte, di cui all’art. 9, del d.l. 90/2014, come indicato anche dalla Corte dei Conti – Sezioni riunite in sede di controllo con deliberazione n. 51/2011, e nelle relazioni illustrativa e tecnica al d.lgs. 75/2017;
  • compensi ISTAT come indicato dalla circolare MEF-RGS n. 16/2012, nelle relazioni illustrativa e tecnica al d.lgs. 75/2017, ed anche dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 13/2015;
  • sponsorizzazioni, accordi di collaborazione e conto terzi di cui all’art. 43 della legge n. 449/1997, come indicato dalle circolari MEF-RGS n. 11/2011 e n. 16/2012, nelle relazioni illustrativa e tecnica al d.lgs. 75/2017, e anche dalla Corte dei Conti – Sezioni Riunite con deliberazione n. 7/2011; Sezione delle autonomie con deliberazioni n. 21/2014; n. 23/2017. Su tale tipologia è intervenuta recentemente la Corte dei Conti, sez. Liguria, con deliberazione n. 105/2018, la quale ha espresso un orientamento favorevole limitatamente ai rapporti con soggetti privati;
  • fondi di derivazione dell’Unione europea, come indicato dalla circolare MEF-RGS n. 16/2012, nelle relazioni illustrativa e tecnica al d.lgs. 75/2017, e anche dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazioni n. 26/2014, 20/2017 e n. 23/2017;
  • piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all’art. 16, commi 4 e 5, del d.l. 98/2011 (Corte dei Conti, sez. Veneto, del. n. 513/2012; sez. Lombardia, del. n. 324/2014; sez. Emilia Romagna, del. n. 136/2017);
  • prestazioni personale polizia locale con oneri conto terzi di cui all’art. 22, comma 3‑bis, del d.l. 50/2017, come indicato nella nota interpretativa della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 26 luglio 2018., la quale ha chiarito che essendo tali risorse “…neutrali ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, non sono oggetto di conteggio ai sensi delle disposizioni di legge finalizzate  al contenimento della spessa di personale e, segnatamente, l’art. 1, commi 557 – 557-quater e 562 della L. n. 296/2006 e l’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017.”  Giova segnalare che, invece, rientrano nel limite previsto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, gli incentivi alla polizia locale derivanti da contravvenzioni ex art. 208 Codice della Strada (Corte dei Conti, sez. Piemonte, del. n. 257/2012; Sez. Lazio, del. n. 222/2014; Liguria, del. n. 30/2018);
  • armonizzazione trattamento accessorio del personale dei Centri per l’impiego trasferito alle Regioni con conseguente adeguamento di fondi, come previsto dall’art. 1, comma 799, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018);
  • armonizzazione trattamento accessorio del personale delle città metropolitane e delle province trasferito ad altre pubbliche amministrazioni, con conseguente adeguamento di fondi, subordinatamente alla sussistenza di specifiche condizioni, previsto dall’art. 1, comma 800, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018);
  • le risorse dei rinnovi CCNL destinate ai Fondi per il trattamento economico accessorio del personale, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, come indicato anche dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 19/2018.

Relativamente alla quantificazione del Fondo a seguito del passaggio del personale delle città metropolitane e delle province alla Regione, la Ragioneria ha ritenuto opportuno fornire le seguenti indicazioni:

  1. le amministrazioni possono incrementare i fondi, anche del personale dirigenziale, oltre il tetto stabilito dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, limitatamente alla sola differenza eccedente tra il numero delle unità di ex provinciali trasferito ed il numero di unità del proprio personale cessato dal servizio;
  2. la quantificazione del predetto eventuale incremento va calcolata sulla base del differenziale, riferito all’anno 2016, tra il valore medio pro-capite del trattamento accessorio di destinazione e ed il valore medio pro-capite del trattamento accessorio di provenienza;
  3. la possibilità di integrazione dei fondi è, in ogni caso, subordinata al rispetto dei parametri di virtuosità finanziaria, come individuati dall’art. 23, comma 4, lettere a) e b), del d.lgs. 75/2017, ovvero:
  • rapporto tra le spese di personale e le entrate correnti considerate al netto di quelle a destinazione vincolata, fermo restando quanto disposto dall’art. 1, comma 557‑quater, della legge 296/2006;
  • rispetto del pareggio degli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all’art. 9 della legge n. 243/2012;
  1. gli oneri conseguenti all’incremento dei fondi trovano copertura a valere e nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione destinataria di tale personale; le sole Regioni, in alternativa alla predetta copertura a valere e nei limiti delle proprie facoltà assunzionali e fermo restando il rispetto dei parametri individuati dall’art. 23, comma 4, lettere a) e b), del d.lgs. 75/2017, possono provvedere agli oneri derivanti dall’incremento dei fondi, a valere con risorse proprie garantendo, in ogni caso, il rispetto dell’equilibrio di bilancio.

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