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Campania, del. n. 76 – Qualificazione del finanziamento derivante dal Fondo di rotazione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità, per un ente in dissesto finanziario, di accedere al Fondo rotativo presso la Cassa Depositi e Prestiti di cui all’art. 32, comma 12, del d.l. 269/2003.

I magistrati contabili della Campania con la deliberazione 76/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 aprile, hanno ricordato che con l’art. 32, comma 12, del d.l. 269/2003, il Legislatore ha autorizzato la Cassa depositi e prestiti S.p.A. a costituire un Fondo di rotazione dell’importo massimo di 50 milioni di euro, denominato “Fondo per le demolizioni delle opere abusive”, finalizzato a concedere ai Comuni anticipazioni, senza interessi, per finanziare i costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive.

Trattasi di “strumento di finanziamento” per le Amministrazioni locali, obbligate alla restituzione di quanto ricevuto dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., indipendentemente dalla circostanza che abbiano recuperato o meno le somme necessarie per la demolizione dell’opera abusiva.

Qualora gli enti locali non riescano a restituire le somme anticipate alla Cassa depositi e prestiti S.p.a., infatti, il Ministero dell’Interno deve effettuare il versamento alla stessa Cassa, successivamente, trattenere l’importo, comprensivo delle spese, da ogni trasferimento di pertinenza degli Enti locali inadempienti.

Stante la natura di anticipazione e l’obbligo di restituzione, sia pure in assenza di interessi, le risorse che provengono dal “Fondo per le demolizioni delle opere abusive” rientrano fra le forme di indebitamento e, in quanto tali, devono ritenersi precluse al comune dichiarato dissestato (Corte dei Conti, sez. Piemonte, del. n. 76/2013; sez. Campania, del. n. 100/2018).

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Campania del. n. 76 – 19


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