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RTI di tipo verticale: presuppone la suddivisione delle prestazioni in principali e secondarie


Le imprese concorrenti possono partecipare ad una gara pubblica utilizzando un raggruppamento di tipo verticale soltanto se la stazione appaltante ha preventivamente individuato negli atti di gara, con chiarezza, le prestazioni “principali” e quelle “secondarie”.

Questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2243 del 5 aprile 2019.

Nel caso di specie la stazione appaltante aveva indetto una procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica ed altri utenti, a ridotto impatto ambientale.

La lex specialis si limitava a prevedere la sola elencazione di tutte le attività costituenti il servizio, senza prevedere la distinzione tra servizi principali e servizi secondari.

Il concorrente seconda classificato nella gara aveva contestato la mancata esclusione del raggruppamento aggiudicatario che aveva dichiarato di volere eseguire la prestazione oggetto di gara tramite la formazione di un raggruppamento di tipo verticale.

I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso dichiarando l’illegittimità del provvedimento di ammissione alla gara del RTI di tipo verticale e dell’aggiudicazione disposta in suo favore.

La distinzione tra raggruppamenti verticali e orizzontali non è puramente nominalistica, ma discende dalle concrete e specifiche attribuzioni delle imprese associate: in linea generale, l’a.t.i. orizzontale è caratterizzata dal fatto che le imprese associate (o associande) sono portatrici delle medesime competenze per l’esecuzione delle prestazioni costituenti l’oggetto dell’appalto, mentre l’a.t.i. verticale è connotata dalla circostanza che l’impresa mandataria apporta competenze incentrate sulla prestazione prevalente, diverse da quelle delle mandanti, le quali possono avere competenze differenziate anche tra di loro, sicché nell’a.t.i. di tipo verticale un’impresa, ordinariamente capace per la prestazione prevalente, si associa ad altre imprese provviste della capacità per le prestazioni secondarie scorporabili.

Con la conseguenza che la possibilità di ammettere a una gara un raggruppamento di tipo verticale si rende attuabile solo laddove la stazione appaltante abbia preventivamente individuato negli atti di gara, con chiarezza, le prestazioni “principali” e quelle “secondarie”.

Tale regola si giustifica in ragione della disciplina legale della responsabilità delle imprese riunite in associazione temporanea, dettata dall’art. 48, comma 5, del d.lgs. 50/2016, in base al quale nei raggruppamenti verticali, la responsabilità dei concorrenti che si fanno carico delle parti secondarie del servizio è circoscritta all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza.


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