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Indennità condizioni di lavoro: presupposti e condizioni per l’erogazione


La nuova ed unica voce indennitaria, denominata “Indennità condizioni di lavoro”, può essere riconosciuta nell’ambito di un importo massimo di € 10 giornalieri e vale a remunerare, complessivamente, l’effettivo svolgimento di attività disagiate o rischiose in quanto pericolose o dannose per la salute o implicanti il maneggio di valori.

Questo il chiarimento fornito dall’Aran con l’orientamento applicativo CFL48 del 3 aprile 2019.

L’art. 70-bis del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, in coerenza con una specifica indicazione dell’atto di indirizzo del Comitato di settore ed al fine di introdurre una semplificazione delle voci del trattamento accessorio del personale, ha introdotto una nuova tipologia di indennità economica, denominata “Indennità condizioni di lavoro”, che accorpa le precedenti indennità di rischio, disagio e maneggio valori.

La nuova e unica indennità è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività legittimanti (attività disagiate o rischiose in quanto pericolose o dannose per la salute o implicanti il maneggio di valori) ed il suo ammontare è determinato in sede di contrattazione integrativa, (entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00 – Euro 10,00), sulla base di specifici criteri individuati direttamente dal CCNL, e cioè:

  1. a) l’effettiva sussistenza ed incidenza di ciascuna delle condizioni legittimanti sulle attività svolte dal dipendente;
  2. b) le caratteristiche istituzionali, dimensionali, sociali e ambientali degli enti interessati e degli specifici settori di attività.

Come evidenziato dall’Aran, la nuova indennità è stata concepita come valore “unico” da corrispondere per diverse e complementari condizioni di lavoro proprie dei lavoratori.

Così, ad esempio, l’indennità potrebbe essere riconosciuta in un importo più elevato (comunque entro il tetto massimo di € 10), a favore del lavoratore che, addetto al maneggio valori, si trovi ad operare anche in una situazione di disagio, rispetto ad altro lavoratore che, invece, renda solo la propria prestazione in una condizione di disagio.

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