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Gare: il sopralluogo fuori termine non determina l’esclusione


L’articolo 79, comma 2, del d.lgs. 50/2016 non prevede alcun termine perentorio entro il quale effettuare la “visita dei luoghi”.

Pertanto, in virtù del principio di tassatività delle cause di esclusione, non deve essere escluso dalla procedura di gara l’operatore economico che ha effettuato il sopralluogo in un momento successivo a quello indicato nel disciplinare di gara.

Questo il principio espresso dal Tar Lazio, Roma, con la sentenza n. 4304 del 2 aprile 2019.

Nel caso di specie la stazione appaltante aveva indetto una procedura di gara per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata degli uffici giudiziari.

Il disciplinare di gara prescriveva il sopralluogo obbligatorio presso le sedi giudiziarie interessate dal servizio, da svolgersi “entro e non oltre 15 giorni prima della scadenza della presentazione delle offerte”.

L’operatore economico aggiudicatario aveva effettuato il prescritto sopralluogo oltre il termine massimo (quindici giorni prima della scadenza della presentazione delle offerte).

Come evidenziato dai giudici amministrativi, l’art. 79, comma 2, del Codice non prevede alcun termine perentorio entro il quale effettuare la “visita dei luoghi”, purché i termini per la ricezione delle offerte siano idonei a far sì che “…gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte”.

Pertanto, la clausola secondo cui “il sopralluogo dovrà essere svolto entro e non oltre 15 giorni prima della scadenza della presentazione delle offerte”, deve intendersi come indicazione a favore di tutte le imprese concorrenti per dare loro un tempo congruo per ponderare l’offerta e non può, al contrario, configurarsi come termine a pena di esclusione.

Con la conseguenza che deve essere consentito agli operatori economici interessati di effettuare il sopralluogo anche in un termine inferiore.


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