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Appalti: sulla corretta composizione della commissione di gara


I componenti della commissione di gare devono avere competenze tali da consentire ad essi di apprezzare tutti i contenuti tecnici delle proposte provenienti dai soggetti concorrenti.

Questo il principio ribadito dal Tar Calabria, Catanzaro, con la sentenza n. 653 del 1° aprile 2019.

Nel caso di specie la stazione appaltante aveva indetto una procedura di gara per l’affidamento del servizio di gestione di tutte le infrazioni del codice della strada elevate dal comando di polizia locale.

L’offerta tecnica dei partecipanti, come richiesto dal disciplinare di gara, doveva dettagliare la modalità di gestione del ciclo sanzionatorio delle infrazioni al C.d.S. e descrivere il software gestionale proposto.

Nonostante l’esigenza di valutare la funzionalità dei software predisposti dai concorrenti, la commissione risultava composta da due architetti e da un vice comandante della Polizia Municipale.

I giudici amministrativi hanno ritenuto che la composizione della commissione non fosse adeguata ai fini della valutazione dell’offerta.

Infatti, considerato che il progetto tecnico doveva descrivere il software gestionale proposto, e che i commissari erano tenuti a valutarne le sue caratteristiche tecniche, la commissione avrebbe dovuto prevedere al suo interno figure aventi capacità e professionalità tecniche-informatiche (Tar Catanzaro, sentenza del 29 ottobre 2018, n. 1806).


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