Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Umbria, del. n. 56 – Incentivi per funzioni tecniche: perfezionamento e liquidazione


Un sindaco ha chiesto in materia di incentivi per funzioni tecniche in particolare sulla corretta individuazione del momento giuridicamente rilevante ai fini del perfezionamento dell’obbligazione nei confronti dei destinatari dell’incentivazione in funzione della correlata imputazione a bilancio.

I magistrati contabili dell’Umbria con la deliberazione 56/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 3 aprile, hanno evidenziato che l’obbligazione dell’ente nei confronti del personale incentivato si perfeziona nel momento in cui, con il relativo regolamento dell’amministrazione, vengono individuati i soggetti incaricati di svolgere le attività che, in base all’articolo 113 del Codice dei contratti pubblici, danno luogo alle incentivazioni ivi previste, in relazione ai singoli appalti di lavori, servizi e forniture.

Con l’atto dell’amministrazione, infatti, vengono ad esistenza tutti gli elementi che debbono sussistere per la formazione dell’impegno di spesa, ai sensi dell’articolo 183 del TTuel, tra cui la somma da pagare e il soggetto creditore.

Per quanto concerne l’imputazione della spesa, essa deve essere effettuata, in osservanza al principio della competenza finanziaria potenziata, nell’esercizio in cui si prevede che la spesa divenga esigibile.

A questo riguardo, considerato che le spese in questione afferiscono ad appalti, la temporizzazione dei relativi impegni non può che seguire lo sviluppo dei lavori, servizi e forniture nel cui ambito l’attività incentivata viene svolta.

La scadenza di ogni obbligazione, pertanto, andrà individuata nel momento in cui, secondo lo sviluppo temporale dell’appalto, si prevede che la singola attività incentivata sarà portata a compimento, con conseguente diritto del creditore di esigere il pagamento dell’incentivo a fronte dell’eseguita prestazione.

Tale momento non deve ovviamente essere confuso con quello della liquidazione, la quale comporta che l’amministrazione accerti il corretto svolgimento dell’attività incentivata, operando, quando ne ricorrano i casi, le eventuali riduzioni o esclusioni del compenso previste dal Regolamento.

Come evidenziato dai magistrati contabili, in presenza di accantonamenti già effettuati, nelle more di approvazione del regolamento, l’impegno di spesa dovrà essere assunto, a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento, anche per attività svolte in precedenza, con l’unico limite di quelle relative ad appalti che si siano già conclusi prima dell’adozione del regolamento stesso (Corte dei Conti, sez. Lazio, del. n. 57/2018).

Infine, come evidenziato dai magistrati contabili, gli incentivi per funzioni tecniche non sono soggetti al vincolo del trattamento accessorio solo se relativi a contratti pubblici il cui progetto dell’opera o del lavoro siano stati approvati ed inseriti nei documenti di programmazione dopo il 1° gennaio 2018 o, per le altre tipologie di appalti, in cui l’affidamento del contratto sia stato deliberato dopo tale data.

Ciò in quanto la norma contenuta all’articolo 113 comma 5 bis del d.lgs. 50/2016, introdotta dalla legge di bilancio per il 2018, non è norma interpretativa, ma innovativa e dunque non può produrre alcun effetto retroattivo (in tal senso, sez. Lombardia, del. n. 258/2018; in senso contrario, sez. Veneto, del. n. 429/2018).

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Umbria del. n. 56 – 19


Richiedi informazioni