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Sottoscrizione contratto integrativo: necessaria l’autorizzazione dell’organo di vertice


Organismi partecipati: l’attuazione del piano di razionalizzazione

L’autorizzazione alla sottoscrizione da parte dell’organo di vertice del contratto integrativo, sulla base delle vigenti regole contrattuali e legali in materia, è un elemento essenziale della procedura negoziale decentrata, con la conseguenza che in mancanza non è possibile sottoscrive definitivamente il contratto integrativo.

Questo il chiarimento fornito dall’Aran nell’orientamento applicativo CFL52 del 3 aprile 2019.

Come evidenziato dall’Autorità, l’organo di vertice è tenuto ad esprimere le valutazioni di competenza in ordine alla conformità dei contenuti contrattuali anche agli obiettivi ed ai programmi generali dell’ente, alla convergenza con le linee di politica sindacale e del personale perseguite dall’ente, all’utilizzo efficiente, efficace ed economico delle risorse disponibili, all’adeguamento del contratto integrativo alla soluzione di problemi organizzativi e funzionali dell’ente, alla coerenza dei costi del contratto integrativo con i vincoli di bilancio e con le altre norme contrattuali in materia di quantificazione delle risorse, al rispetto delle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

Pertanto, pur in presenza di parere favorevole reso dell’organo di controllo, la mancanza dell’autorizzazione alla sottoscrizione da parte dell’organo di vertice, impedisce al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica la sottoscrizione definitiva del contratto integrativo.

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