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Incarico di P.O. presso due diversi enti: maggiorazione della retribuzione fino al 30%


L’onere della maggiorazione fino al 30% della retribuzione di posizione, prevista dalla disciplina contrattuale nell’ipotesi dell’incarico di P.O. condiviso con un’altra amministrazione, compete solo all’ente utilizzatore a tempo parziale, al servizio in convenzione e all’unione di comuni, che si avvalgono del lavoratore di altro ente.

Questo il chiarimento fornito dall’Aran con l’orientamento applicativo CFL40 del 3 aprile 2019.

L’articolo 17, comma 6, delle Funzioni Locali del 21.5.2018 disciplina l’ipotesi dell’incarico di P.O. condiviso con un’altra amministrazione.

La disciplina contrattuale stabilisce che le retribuzioni di posizione e di risultato sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:

  • l’ente di provenienza continua a corrispondere le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti, riproporzionate in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e con onere a proprio carico;
  • l’ente, l’Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l’utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base alla graduazione della posizione attribuita e dei criteri presso gli stessi stabiliti, con riproporzionamento in base alla ridotta prestazione lavorativa;
  • al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, i soggetti di cui al precedente alinea possono altresì corrispondere con oneri a proprio carico, una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita ai sensi del precedente alinea, di importo non superiore al 30% della stessa.

Quindi, solo l’ente utilizzatore a tempo parziale, il servizio in convenzione e l’unione di comuni (ovvero “i soggetti di cui al precedente alinea”), che si avvalgono del lavoratore di altro ente, si assumono l’onere della maggiorazione fino al 30% della retribuzione di posizione prevista dalla disciplina contrattuale.

Come evidenziato dall’Aran, peraltro, l’importo della retribuzione di posizione, determinato tenendo conto anche della eventuale maggiorazione dell’art. 17, comma 6, ultimo alinea, del CCNL del 21.5.2018, deve essere comunque riproporzionato in relazione alla durata prevista della prestazione lavorativa presso l’ente utilizzatore a tempo parziale, il servizio in convenzione e l’unione di comuni.

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