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Autonomie, del. n. 4 – Vincoli assunzionali enti di piccole dimensioni


I magistrati contabili della sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 4/2019, pubblicata sul sito il 4 aprile, hanno chiarito che la determinazione del limite del c.d. turn over nei Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, laddove si siano verificate cessazioni di rapporti a tempo indeterminato, sia da intendersi in termini di equivalenza e, quindi, possa prescindere dalla corrispondenza numerica tra personale cessato e quello assumibile, nonché dalla corrispondenza tra le categorie professionali di appartenenza del predetto personale, a condizione che sia rispettato il limite della spesa per il personale sostenuta nel 2008.

Conseguentemente, purché permanga l’invarianza della spesa e, cioè, venga rispettato il tetto sostenuto nell’anno 2008 per il personale e nel rispetto di tutte le altre disposizioni normative che disciplinano l’assunzione presso la amministrazioni pubbliche, il parametro stabilito nel secondo periodo del comma 562 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, in base al quale gli enti “possono procedere all’assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno”, può ritenersi rispettato anche quando, a fronte di un’unica cessazione a tempo indeterminato e pieno, l’Ente, nell’esercizio della propria capacità assunzionale, proceda a più assunzioni a tempo parziale che ne assorbano completamente il monte ore.

La questione di massima era stata posta dalla Sezione Regionale di Controllo per la Sardegna con la deliberazione n. 12/2019.

Come evidenziato dai magistrati contabili, il comma 562 dell’articolo 1 della legge 296/2006 pone due criteri per il contenimento della spesa di personale stabilendo sia il tetto massimo finanziario (vincolo di spesa), che non deve superare il corrispondente ammontare dell’anno 2008 (in origine era il 2004), sia il limite alle nuove assunzioni (vincolo assunzionale), consentite solo “nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell’anno precedente”.

Appare di tutta evidenza che assicurare l’invarianza della spesa rispetto al 2008 costituisce il raggiungimento dell’obiettivo di fondo cui tende la norma.

Una interpretazione restrittiva della norma nel senso di consentire unicamente una sostituzione “per teste” del personale cessato e/o una sostituzione con corrispondenza di funzioni e categoria professionale, potrebbe risultare ingiustificatamente limitativa dell’autonomia organizzativa dell’ente locale nonché priva dei richiesti criteri di ragionevolezza e di proporzionalità rispetto agli obiettivi da conseguire.

Tale interpretazione risulta in linea anche con l’intervenuto superamento, e conseguente trasformazione, della “vecchia” pianta organica operato dal DM 8 maggio 2018 – attuativo della riforma del pubblico impiego di cui al d.lgs. 75/2017 – recante le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”.

Secondo l’impostazione definita dal d.lgs. 75/2017 e dalle successive Linee di indirizzo ministeriali, il concetto di dotazione organica viene superato da quello di “dotazione” di spesa potenziale, che rappresenta esclusivamente un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile e non valicabile, imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte, in relazione ai rispettivi ordinamenti.

Pertanto, le amministrazioni, all’interno del limite finanziario massimo (spesa potenziale massima), “ottimizzando l’impiego delle risorse pubbliche, perseguendo obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini mediante l’adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale (in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le apposite linee di indirizzo) possono procedere all’eventuale rimodulazione della dotazione organica in base ai fabbisogni programmati “garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione”.

Ne consegue, quindi, che la messa a regime del nuovo sistema basato sull’effettivo fabbisogno di personale permetterà di superare la regolazione delle consistenze attraverso il rigido governo del turn over atteso anche che viene prevista espressamente la disciplina per la garanzia degli equilibri di finanza pubblica e dei vincoli finanziari (articoli 6 e 6-ter del d.lgs. n. 165/2001 e del cap. 2, par. 2.2 delle richiamate Linee guida).

Leggi la deliberazione
CC Sez. Autonomie del. n. 4 – 19


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