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Personale: le novità contenute nella legge di conversione del d.l. 4/2019


E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 75 del 29 marzo 2019, la legge n. 26/2019, di conversione del d.l. 4/2019, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni

In materia di personale di Regioni ed Enti locali si segnalano le seguenti novità.

L’articolo 14-bis interviene sulla disciplina vigente in materia di facoltà assunzionali, di cui al d.l. 90/2014.

In particolare:

  • viene modificato l’articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014, prevedendo la possibilità per le Regioni e gli Enti locali di cumulare le risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per un arco temporale non superiore a cinque anni (in luogo dei tre anni attualmente previsti), utilizzando, altresì, i residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente;
  • viene aggiunto il comma 5-sexiese all’articolo 3 del d.l. 90/2014, prevedendo la possibilità per le Regioni e gli Enti locali, nel triennio 2019-2021, di computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell’anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.
  • viene aggiunto il comma 5-septies all’articolo 3 del d.l. 90/2014, prevedendo che i vincitori dei concorsi banditi dalle Regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni e che tale disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi

L’articolo 14-ter (Utilizzo delle graduatorie concorsuali) amplia, rispetto a quanto attualmente previsto, la possibilità di utilizzo delle graduatorie concorsuali per l’accesso al pubblico impiego.,

Mediante la modifica dell’articolo 1, comma 361, della legge 145/2018, le graduatorie delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni, bandite dopo il 1° gennaio 2019, potranno essere impiegate non solo per la copertura dei posti messi a concorso ma anche:

  • per la copertura dei posti che si rendono disponibili a seguito della mancata costituzione o della estinzione del rapporto di lavoro con i candidati vincitori (entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell’ordine di merito);
  • facoltativamente, per effettuare assunzioni di soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio, quali disabili (ex artt. 3 e 18 della legge 68/1999) e vittime del terrorismo e della criminalità organizzata o loro familiari (ex art. 1 della legge 407/1998), sebbene collocati oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso. Tali assunzioni avvengono entro i limiti percentuali previsti dalla normativa vigente in materia e comunque in via prioritaria rispetto alle Convenzioni previste dall’art. 11 della legge 68/1999.

Inoltre, è stata estesa anche al personale educativo degli enti locali la deroga alla disciplina contenuta nei commi da 360 a 364 dell’articolo 1 della legge 145/2018, già prevista per le assunzioni del personale scolastico (ivi compresi i dirigenti) e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e core.

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