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Metodo del cd. confronto a coppie: l’assegnazione del punteggio non necessita di motivazione


Il metodo del cd. confronto a coppie, prestabilito dalla lex specialis di gara, in cui ogni Commissario esprime un’indicazione preferenziale sulla base di una scala di valori e/o coefficienti predeterminati tra un minimo ed un massimo, non richiede una motivazione ulteriore rispetto ai singoli valori numerici esternati.

Questo il principio espresso dal Tar Sicilia, Palermo, con la sentenza n. 871 del 25 marzo 2019.

Nel caso di specie la procedura di gara era stata esperita con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

L’assegnazione del punteggio era avvenuta per mezzo del confronto a coppie di ogni concorrente con le altre partecipanti alla gara, secondo quanto previsto dal disciplinare di gara, in applicazione del quale era prevista la costruzione di una tabella con collocazione degli elementi a confronto, e assegnazione del punteggio.

Il metodo del c.d. “confronto a coppie” è un peculiare modo attuativo proprio del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in virtù del quale ogni elemento qualitativo dell’offerta è oggetto di valutazione attraverso la determinazione dei coefficienti all’interno di una tabella triangolare, nella quale le offerte di ogni concorrente sono confrontate a due a due e, per ogni coppia di offerte, ogni commissario indica l’elemento preferito, attribuendo un punteggio che esprime un certo grado di preferenza.

Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, quando l’apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina della procedura, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico e articolato, il punteggio numerico espresso sui singoli elementi di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione (non è, dunque, richiesto alcun supplemento di motivazione).


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