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Contratti pubblici: forma scritta sia per la conclusione che per le eventuali modifiche successive


I contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta.

Il requisito della forma scritta è richiesto non soltanto per la conclusione del contratto, ma anche per le eventuali modificazioni successive, le quali devono rivestire, a pena di nullità, la medesima forma del contratto originario.

Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8244 del 22 marzo 2019.

Nel caso di specie l’ente, nonostante la richiesta di maggiorazione del corrispettivo avanzata dall’impresa, non aveva modificato la tariffa prevista nella convenzione per il servizio di raccolta dei rifiuti.

Tuttavia, avendo l’ente proseguito nelle attività di conferimento dei rifiuti, l’impresa aveva richiesto, per l’attività svolta, il pagamento di un corrispettivo calcolato in base alla maggior tariffa richiesta, ritenendo perfezionato l’accordo modificativo per facta concludentia.

In altri termini, secondo l’impresa, il Comune aveva accettato, mediante un comportamento concludente, la richiesta di maggiorazione del corrispettivo.

La Corte ha ribadito che i contratti della p.a. esigono la forma scritta “ad substantiam” e, di conseguenza, è da escludersi che il perfezionamento dell’accordo possa avvenire sulla base di una manifestazione di volontà implicita o di comportamenti concludenti o meramente attuativi (Cass. 22994/2015; Cass., 12323/2005).

La forma scritta assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell’attività amministrativa, permettendo d’identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell’assoggettamento al controllo dell’autorità tutoria (cfr. Cass. 27910/2018; Cass. 19410/2016; Cass. 17646/2002; Cass. 13039/1999; Cass. 21477/2013; Corte di Appello di Lecce, sez II civile, ordinanza del 17 luglio 2013; Cass. 1606/2007; Cass. 22537/2007).

Il requisito della forma scritta è richiesto non soltanto per la conclusione del contratto, ma anche per le eventuali modificazioni successive, le quali devono rivestire, a pena di nullità, la medesima forma del contratto originario.

Di conseguenza, nulla può essere legittimamente preteso da parte dell’amministrazione in esecuzione di un accordo negoziale che manca della forma scritta.


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