Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di corrispondere al Segretario Comunale la quota di diritti di rogito per l’attività prestata presso il comune.
I magistrati contabili della Puglia con la deliberazione 7/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 25 febbraio, hanno ricordato che la Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 18/2018 ha rivisto il proprio precedente orientamento, individuando due categorie di Segretari comunali destinatari dei diritti di rogito: da un lato, i Segretari operanti in enti privi di dirigenti, a prescindere dalla fascia professionale di appartenenza; dall’altro, i Segretari privi di qualifica dirigenziale (quelli di fascia C).
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CC Sez. Controllo Puglia del. n. 7 – 19