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Puglia, del. n. 7 –Attività di rogito del segretario comunale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di corrispondere al Segretario Comunale la quota di diritti di rogito per l’attività prestata presso il comune.

I magistrati contabili della Puglia con la deliberazione 7/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 25 febbraio, hanno ricordato che la Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 18/2018 ha rivisto il proprio precedente orientamento, individuando due categorie di Segretari comunali destinatari dei diritti di rogito: da un lato, i Segretari operanti in enti privi di dirigenti, a prescindere dalla fascia professionale di appartenenza; dall’altro, i Segretari privi di qualifica dirigenziale (quelli di fascia C).

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CC Sez. Controllo Puglia del. n. 7 – 19


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