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Liguria, del. n. 21 – Oneri contributivi amministratori: comune inferiore ai 3.000 abitanti


Un sindaco ha chiesto un parere in merito all’ambito soggettivo di applicazione della normativa recata dall’art. 86 del Tuel, disciplinante la corresponsione degli oneri contributivi, a carico dell’Amministrazione, agli amministratori locale lavoratori autonomi, che non abbiano sospeso l’attività lavorativa in costanza di espletamento del mandato amministrativo.

I magistrati contabili della Liguria con la deliberazione 21/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 25 febbraio, hanno chiarito che l’art. 86, comma 2, del d.lgs. 267/2000 può trovare applicazione solo quando il lavoratore autonomo, che ricopre una delle cariche amministrative previste dal primo comma della medesima norma, in ente locale avente l’indicata dimensione demografica minima (nel caso dei comuni, sindaco, assessori se ente avente popolazione superiore ai 10.000 abitanti, presidenti dei consigli se ente avente popolazione superiore ai 50.000 abitanti), si astenga dall’espletare altra attività lavorativa (circostanza che l’amministratore lavoratore autonomo ha l’onere di provare in costanza di mandato).

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CC Sez. Controllo Liguria del. n. 21 – 19


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