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Piemonte, del. n. 5 – Scomputo degli oneri di urbanizzazione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di riconoscere il beneficio dello scomputo degli oneri di urbanizzazione a fronte di opere realizzate sulla proprietà privata, ancorché assoggettate in via permanente all’uso pubblico.

I magistrati contabili del Piemonte con la deliberazione 5/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 18 febbraio, hanno evidenziato che l’art. 16 del testo Unico delle norme in materia edilizia, approvato con d.p.r. 380/2001, prevede la possibilità per il privato di obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con relativo scomputo, parziale o totale degli oneri prevedendo, altresì la “conseguente acquisizione delle opere al patrimonio indisponibile del Comune”.

Come evidenziato dai magistrati contabili, mediante l’espressione “conseguente acquisizione delle opere al patrimonio indisponibile del Comune” ed in particolare l’impiego del sostantivo “acquisizione”, il legislatore ha inteso limitare l’operatività dello scomputo degli oneri all’ipotesi del trasferimento in proprietà delle opere di urbanizzazione in quanto unica modalità in grado di garantire l’effettiva funzionalizzazione del bene all’interesse pubblico ed a preservarne la natura pubblica.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Piemonte del. n. 5 – 19

 


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