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Piemonte, del. n. 4 – Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti: limiti assunzionali


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione delle previsioni normative che disciplinano i limiti all’assunzione di personale a tempo indeterminato da parte di Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti.

I magistrati contabili del Piemonte con la deliberazione 4/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 18 febbraio, hanno evidenziato che i comuni con popolazione non superiore ai 1.000 abitanti sono sottoposti all’art. 1, comma 562, della legge 296/2006 e, dunque, possono procedere a nuove assunzioni solo per sostituire le unità di personale cessato nell’anno precedente (con rapporto di turn over di 1 a 1) e a condizione che la spesa complessiva del personale non superi quella sostenuta nell’esercizio 2008 (la corretta interpretazione della norma, si ricorda, è stata recentemente rimessa alla Sezione Autonomie dalla sezione Sardegna con la deliberazione 12/2019).

Ai fini dell’esatta individuazione delle voci di spesa che incidono sul limite massimo di cui all’articolo 1, comma 562, della legge 296/2006, l’ente è tenuto a considerare anche le spese per il personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente (compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di comuni).

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Piemonte del. n. 4 – 19


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