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Codice appalti: le contestazioni della Commissione Europea


La gestione delle gare alla luce delle nuove direttive europee

Il 24 gennaio la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di costituzione in mora, esortandola a conformarsi alle direttive 2014 in materia di contratti pubblici.

La Commissione ha infatti individuato disposizioni non conformi in diversi articoli del d.lgs. 50/2016.

I rilievi riguardano le norme riguardanti:

  • il calcolo del valore stimato degli appalti
  • i motivi di esclusione
  • il limite del 30% del subappalto e l’affidamento sulle capacità di altri soggetti
  • l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse

Relativamente al subappalto, la Commissione ha rilevato che la direttiva 2014/24/UE non prevede la possibilità di introdurre limitazioni quantitative al subappalto, mentre la normativa italiana (art. 105, commi 2 e 5, del d.lgs. 50/2016) prevede il limite del 30%.

Inoltre, sebbene la direttiva preveda che le amministrazioni aggiudicatrici possano chiedere agli operatori di indicare nelle loro offerte “i subappaltatori proposti”, la Commissione ha contestato l’obbligo di indicare la terna dei subappaltatori, ex articolo 105, comma 6, del d.lgs. 50/2016.

Altresì non risulta conforme alla direttiva il comma 15 dell’articolo 105 che vieta in modo generale e universale che le prestazioni subappaltate possano essere oggetto di ulteriore subappalto.

Relativamente all’avvalimento, la Commissione ritiene non conforme alla direttiva il comma 6 dell’articolo 89 del d.lgs. 50/2016, secondo cui l’ausiliario non può affidarsi a sua volta alle capacità di un altro soggetto, nonché i divieti incondizionati contenuti nel comma 7 (divieto, a pena di esclusione, di avvalersi dello stesso soggetto da parte di più operatori economici, ovvero di partecipazione alla gara anche da parte dell’impresa ausiliaria o subappaltatrice).

Altresì, risulta sproporzionata la disposizione di cui al comma 11 dell’articolo 89 che proibisce l’avvalimento negli appalti di lavori che comprendono “opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali”.

 


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